Civile

Procedimento sommario di cognizione in appello, cassata la pronuncia che dichiara inammissibile la produzione di nuovi documenti

Nel procedimento sommario di cognizione, in grado di appello, non trova applicazione l'articolo 345, comma 3, del Cpc, ma l'articolo 702-quater del Cpc. Lo ha stabilito la sezione III della Cassazione con l'ordinanza 28 dicembre 2021 n. 41799

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di Mario Finocchiaro

Nel procedimento sommario di cognizione, in grado di appello, non trova applicazione l'articolo 345, comma 3, del Cpc, ma l'articolo 702-quater del Cpc. Deriva da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la pronunzia che ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, omettendo lo scrutinio di indispensabilità dei documenti stessi. Lo ha stabilito la sezione III della Cassazione con l'ordinanza 28 dicembre 2021 n. 41799

Il principio anche se "originale" pare - comunque - di ovvia evidenza, tenuto presente che se, da un lato, l'art. 345, comma 3, Cpc prevede che nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, dall'altro, l'art. 702- quater Cpc, con riguardo al giudizio di appello, in caso di procedimento sommario di cognizione, dispone che sono ammessi … nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

In margine all'art. 702-quater Cpc, sempre nello stesso senso della pronunzia in rassegna, e, in particolare, per l'affermazione che nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n.150 del 2011, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità, Cassazione, sentenza 12 novembre 2018, n. 28990. (Sostanzialmente conforme, in tema di immigrazione, il procedimento di appello è introdotto e regolato dall'art. 702-quater Cpc, secondo il quale possono essere ammessi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5241).

Sul nuovo articolo 345, comma 3, del Cpc, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, Cpc, introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, Cassazione, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21606.

Inoltre, nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, Cpc, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove nuove, Cassazione, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11804, che ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado.
Quando viene dedotta, in sede di legittimità - in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, comma 3, Cpc, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, Cassazione, sentenza 29 settembre 2020, n. 20525.

Infine, sempre in tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile ratione temporis), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata, Cassazione, sentenza 21 luglio 2020, n. 15488.

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