Procedimento sommario, nessuna preclusione al deposito successivo di atti
Per la Cassazione, ordinanza 64/2020, c'è tempo fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 702 ter c.p.c.
Nell'ambito del procedimento sommario, è possibile la presentazione di documenti dopo il deposito del primo atto difensivo e fino all'ordinanza del giudice ex art. 702 ter. Lo ha chiarito la VI Sezione civile della Cassazione con la ordinanza n. 46 depositata il 7 gennaio che ha affermato un principio di diritto e accogliendo, con rinvio, il ricorso.
Il caso era quello di un legale che agiva, ex art. 702 bis c.p.c., per il pagamento dei compensi dovuti nei confronti del comune di Sant'Agata de' Goti che aveva assistito in giudizio. Il ricorso veniva iscritto mediante apposita "busta telematica" inviata l'8 maggio 2018. Dieci giorni dopo, una volta ottenuto il numero di ruolo generale del procedimento, il ricorrente depositava con quattro ulteriori invii di "buste telematiche" documentazione a supporto della propria domanda. Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza impugnata, rigettava la domanda, sul presupposto che la documentazione avrebbe dovuto essere depositata contestualmente al ricorso introduttivo.
La Suprema corte ricorda che l'art. 702 bis, primo comma, del Cpc stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 5, del Cpc, ovverosia "l'indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione". Analogamente, al quarto comma della medesima disposizione dispone che anche il convenuto debba, con la comparsa di risposta, "indicare i mezzi di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione".
Nel caso di specie, tuttavia, prosegue la decisione, "il ricorrente aveva indicato, nel proprio ricorso introduttivo, i mezzi di prova e i documenti sui quali la richiesta di pagamento era fondata, onde la norma processuale era stata pienamente rispettata. Essa, infatti, non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti a ricorso".
Il legale infatti aveva avuto cura, da un lato, di indicare in modo specifico, in calce al proprio ricorso, i documenti sui quali la pretesa di pagamento era fondata, e, dall'altro lato, di provvedere al loro tempestivo deposito in atti del procedimento, con apposite "buste telematiche" inviate non appena avuto contezza del numero di ruolo generale, e comunque prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Né, del resto, continua la Corte, risulta alcuna contestazione del resistente, rimasto contumace, alla produzione documentale.
Il giudice di merito, in sede di rinvio, conclude la Corte, dovrà dunque attenersi al seguente principio di diritto: "Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'o rdinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.".