Rassegne di Giurisprudenza

Procedimento trifasico per determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente - Accertamento - Percorso cd. trifasico - Violazione - Sindacato in sede di legittimità - Sussiste.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ed è sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 febbraio 2021 n. 2972

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente attribuzione di qualifica superiore - Procedimento cd. trifasico - Modalità - Violazione - Conseguenze - Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del c.c.n.l. comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 novembre 2019 n. 30580

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente - Attribuzione di qualifica superiore - Procedimento cd. trifasico - Modalità - Rigidità della sequenza - Esclusione.
Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 settembre 2016 n. 18943

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente - Accertamento - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Censura della sentenza di rigetto della domanda in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta - Necessità - Fattispecie.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, non avendo il ricorrente censurato l'affermazione della stessa di carenza di prova in ordine all'interpretazione del disegno della saldatura "a filo continuo", ritenuta qualificante, dal giudice di merito, ai fini del superiore inquadramento richiesto).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 aprile 2015 n. 8589