Procedura civile, la validità della notifica
Notifiche - Avviso di accertamento - Avviso di accertamento non recapitato - Irregolarità della notifica
La disciplina tributaria prevede che i contribuenti abbiano un domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli avvisi o degli atti di accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito (DPR600/1973, ex articoli 58 e 59). Proprio in considerazione di tale domicilio la predetta norma prevede, al comma 1, lettera e), che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 cod. proc. civ. si affigge nell'albo del comune, e come necessario corollario dispone l'inapplicabilità, per tale tipo di notificazione, delle disposizioni di cui agli articoli 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. facendone conseguire che soltanto in tale ipotesi, l'Ufficio non è tenuto all'espletamento di ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o sede legale del contribuente e soltanto in tale ipotesi è del tutto irrilevante, ai fini della regolarità della notifica, l'indicazione o meno delle effettuate ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 23 settembre 2016 n. 18637
Notifica - Consegna dell'atto - Consegna al familiare - Presunzione di ricezione ex articolo 139 cpc - Abitazione del destinatario
Il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando: se avviene in luoghi diversi diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e quindi la notificazione deve considerarsi nulla. La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 settembre 2016 n. 18202
Procedimento civile - Notificazione - Relazione di notifica - Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - Validità della notifica - Condizioni e limiti
In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.
• Corte di Cassazione, sezione II , sentenza 14 aprile 2016 n. 7416
Procedimento civile - Notificazione presso il domiciliatario - Parte difesa da due procuratori, di cui uno solo domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica - Impossibilità - Ulteriore notifica al secondo procuratore, non avente studio nel territorio del Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la cancelleria - Validità - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza.
Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'articolo 141, comma 4, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune, con la conseguenza che dalla data di tale notifica decorre il termine breve per proporre impugnazione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016 n. 6781
Notificazione - Civile - Irreperibilità assoluta - Atto da notificare - Deposito - Albo pretorio del comune - Messo notificatore - Contribuente - Avviso affisso sulla porta dell'abitazione - Effettiva conoscenza dell'atto
In caso di irreperibilità assoluta la notizia del deposito dell'atto da notificare avviene solo attraverso l'albo pretorio del Comune, invece, in caso di irreperibilità relativa il messo notificatore deve sempre avvisare il contribuente affiggendo un avviso alla porta della sua abitazione e inviandogli anche una lettera raccomandata una volta depositato l'atto da notificare presso il Comune. Pertanto la notifica che non avviene con queste modalità non consente al contribuente l'effettiva conoscenza dell'atto e non permette neppure di fare decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 marzo 2016 n. 5700
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Eredi del contribuente - Notifiche - Avviso di accertamento - Comunicazione ex articolo 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omissione - Conseguenze - Notifica collettiva ed impersonale agli eredi - Validità - Informazioni relative agli eredi contenute in altre dichiarazioni - Rilevanza - Esclusione.
In tema di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano provveduto, almeno trenta giorni prima, alla comunicazione prescritta dall'articolo 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la notifica é legittimamente effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del “de cuius”, non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute in altre dichiarazioni (nella specie, di successione), le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 novembre 2015 n. 23416
Procedimenti sommari d'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Notifica dell'atto di opposizione al ricorrente nel domicilio reale - Erronea dichiarazione di contumacia dell'opposto - Rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c. presso il domicilio del difensore - Validità - Mancata revoca formale della dichiarazione di contumacia - Irrilevanza - Ragioni
La notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità, non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso, anche se sia stata omessa la formale revoca della dichiarazione di contumacia dell'opposta, erroneamente pronunciata in precedenza ed implicitamente revocata dall'assegnazione di quel termine, perché affetta da nullità derivata o consequenziale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22113
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Controricorso - Notificazione - Elezione di domicilio da parte del ricorrente presso la cancelleria della Corte - Notificazione del controricorso- Validità - Indicazione anche dell'indirizzo “PEC” - Irrilevanza - Ragioni.
Ai sensi dell'articolo 366, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'articolo 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 luglio 2015 n. 14969