Società

Procedura negoziata, se manca l’esperto niente misure protettive

Dal tribunale di Brescia le prime indicazioni sul nuovo iter introdotto dal Dl 118/2021

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di Claudio Ceradini

Nella composizione negoziata della crisi le misure protettive non si attivano se non è stato ancora nominato l’esperto, e il tribunale non può farci nulla. È questa la conclusione cui arriva il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 2 dicembre scorso che dichiara inammissibile la richiesta di conferma della protezione, in assenza della pubblicazione sul Registro delle imprese dell’istanza con cui l’imprenditore ne fa richiesta, unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. La pronuncia di Brescia, che arriva a poche settimane dall’avvio della nuova procedura di composizione negoziata introdotta dal Dl 118/2021 e partita il 15 novembre scorso, consente alcune prime valutazioni, procedimentali e sostanziali.

Il decreto legge 118/2021 consente all’imprenditore in crisi di richiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto che dà il via alla procedura negoziata. L’inibizione delle azioni esecutive e cautelari, nuove o in corso, e del diritto dei creditori di acquisire nuovi diritti di prelazione non concordati, decorre dalla iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese, ed è soggetta a conferma o modifica da parte del tribunale.

Il caso esaminato riguardava una società, che aveva già depositato una domanda prenotativa di concordato (articolo 161, comma sesto, della legge fallimentare). In pochi giorni aveva però rinunciato unilateralmente alla procedura concordataria e trasmesso al segretario generale della camera di commercio competente la domanda di nomina dell’esperto, in modo da accedere alla composizione negoziata. Aveva inoltre richiesto l’ammissione alle misure protettive e fatto ricorso al tribunale per la loro conferma.

Il Dl 118/2021 prevede che il ricorso al tribunale venga effettuato il giorno stesso della pubblicazione sul registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto e della sua accettazione. Nulla però era stato pubblicato perché la commissione incaricata comunicava di non poter procedere alla nomina dell’esperto in quanto l’elenco era vuoto.

Il Tribunale di Brescia decreta quindi l’inammissibilità del ricorso, non potendo dal punto di vista procedimentale confermare misure mai attivate. Il ruolo del giudice è di consolidare e perimetrare la protezione, innescata dalla pubblicazione dell’istanza e dall’accettazione dell’esperto. In assenza di nomina, la composizione negoziata non era in realtà nemmeno iniziata.

Il Tribunale affronta anche la questione dei documenti che l’imprenditore deve allegare al ricorso con cui chiede conferma della protezione. Si tratta di una documentazione copiosa che include il piano finanziario e prospetta le misure industriali da adottare, necessaria al giudice per valutare rapidamente l’idoneità delle inibizioni imposte al fine di agevolare la trattativa, senza eccessivi sacrifici per i creditori. Nel caso esaminato la documentazione era carente, ma in linea generale il punto è che alla composizione bisogna arrivare preparati, soprattutto se si pretende di limitare il diritto dei creditori alla tutela dei propri interessi.

Al di là dell’ordinanza, questa vicenda in cui si tenta un rapido passaggio alla composizione negoziata, rinunciando a una richiesta di procedura concordataria in attesa di provvedimento del tribunale, fornisce lo spunto per una riflessione sostanziale. Il nuovo strumento di composizione negoziata nasce per essere di ausilio in un processo delicato e difficile quale è il risanamento. In poco tempo va disegnato un percorso che preveda iniziative equilibrate di riassetto strategico, che producano effetti rapidi e che l’imprenditore deve cercare, faticosamente, giorno per giorno, di attuare. Avrà invece ben poco successo se verrà invece utilizzato per cercare di allungare le protezioni, saltando dalla legge fallimentare al Dl 118.

Come funziona

Le misure protettive permettono di inibire le azioni esecutive dei creditori e proibiscono l’acquisizione non concordata di diritti di prelazione e possono essere richieste durante il concordato e il nuovo di iter di composizione negoziata.

La procedura

Deve chiederle l’imprenditore con l’istanza di nomina dell’esperto o in un momento succesivo. Diventano operative con la pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione della nomina dell'esperto. Nello stesso giorno della pubblicazione, il debitore deve presentare ricorso al tribunale per la conferma, la modifica e la fissazione della durata.

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