Amministrativo

Dl Ristori: processo amministrativo e tributario, decisione possibile anche allo stato degli atti

La remotizzazione nel tributario solo in caso di istituzione di “zone rosse”, di “lockdown” nazionale o regionale

di Aldo Natalini

Processo amministrativo: ripristinate, fino al 31 gennaio 2021, le udienze da remoto dinanzi a Tar e Consiglio di Stato. Lo prevede l’articolo 24 del Dl Ristori n. 137/2020, in vigore dal 29 ottobre che, sul punto, che recepisce la conforme richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, Patroni Griffi che, a fronte dell’aggravarsi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, all’esito della seduta dell’organo di governo autonomo della giustizia amministrativa (Cpga), aveva auspicato il ritorno al regime - eccezionale e temporaneo - delineato dell’articolo 4 del Dl n. 28/2020, «che ha già dato prova di corretto funzionamento secondo una soluzione peraltro condivisa dalle associazioni di categoria degli avvocati». 

L’obiettivo dell’esecutivo è consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l’ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, con la previsione di strumenti processuali che consentano un esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore.

Quanto al processo tributario, invece, la remotizzazione è solo eventuale: sarà possibile, fino al 31 gennaio 2021, solo in caso di istituzione di “zone rosse”, di “lockdown” nazionale o regionale ovvero di «altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario».

 

Processo amministrativo: udienze “da remoto”

Con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar che si svolgeranno dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 l’articolo 24 del Dl Ristori estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai periodi quarto e seguenti del comma 1 del citato articolo 4 del Dl n. 28/2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.

In funzione acceleratoria, fino alla data del 31 gennaio 2021 si stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che definisce le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dall’articolo 13 del Cpa.

Nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si stabilisce, inoltre, che gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito all’udienza cautelare, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice amministrativo deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, si prevede, infine, che l’istanza di discussione orale, prevista al quarto periodo del citato comma 1, dell’articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, possa essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.

 

Processo tributario non immediatamente “remotizzabile”

Sul fronte del processo tributario, invece, la remotizzazione è solo eventuale, da decidersi di volta in volta in ragione delle contingenze epidemilogiche.

Il successivo articolo 26 del Dl Ristori prevede infatti fino al 31 gennaio 2021, la possibilità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto solo «ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario».

In tale evenienza, l’autorizzazione è disposta con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria della Commissione comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

 

Decisione allo stato degli atti e trattazione scritta

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie tributarie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei suddetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

Si prevede l’esonero dei componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, su loro richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del Dl n. 119/2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 136/2018.

 

Deposito semplificato di atti, documenti ed istanze

Alla stregua del disposto generale dell’articolo 24 del Dl Ristoro, tutte le restanti tipologie di atti, i documenti e le istanze comunque denominati, fino al 31 gennaio 2020, è consentito il deposito con valore legale mediante pec inserita nell’apposito registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (articolo 7 del dm n. 55/2011). Detto deposito deve essere effettuato mediante invio presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento ministeriale che sarà pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

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