Giustizia

Processo in Cassazione, il compenso per il legale "smart" cresce del 30%

Penalizzata invece la redazione di atti e ricorsi troppo lunghi che potranno pesare nella liquidazione delle spese

di Francesco Machina Grifeo

Se il ricorso in Cassazione è troppo lungo se ne terrà conto, in negativo, nella liquidazione delle spese. Mentre se viene redatto in modo tale da agevolare il lavoro del magistrato, per esempio inserendo dei link di collegamento fra le vari parti del testo o consentendo la ricerca per parola, ciò si tradurrà in un aumento fino al 30% del compenso professionale del legale. Lo specificano le "Note a chiarimento" del nuovo "Protocollo d'Intesa sul processo civile in Cassazione" siglato lo scorso 1° marzo tra la Suprema corte, la Procura Generale, l'Avvocatura di Stato e il Consiglio Nazionale Forense a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia.

Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle altre indicazioni contenute nell'accordo non comporterà l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge. Nei casi poi di "particolare complessità" per le questioni da trattare - che dunque "non appaiano ragionevolmente comprimibili" -, gli avvocati ricorrenti dovranno esporre "specificamente", nel ricorso stesso (o atto difensivo), le ragioni per le quali "sia risultato necessario scrivere di più". Nel caso in cui però le motivazioni risultino infondate, ferma restando l'ammissibilità dell'atto, tale evenienza potrà "essere valutata ai fini della liquidazione delle spese".

Premiato invece l'uso di "particolari tecniche di redazione degli atti". In particolare, il Protocollo richiama le indicazioni del Dm 55/2014, citando espressamente la "ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto", così da "agevolarne la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo". Questo comporterà "l'aumento del compenso professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 -bis, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55" ("Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto").

Infine, si chiarisce che dai limiti dimensionali vanno esclusi: a) l'intestazione; b) l'indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni; c) l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso; d) la procura in calce; e) la relazione di notificazione.

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