Processo civile, la prima udienza si fa centrale: anticipate memorie e preclusioni
La riforma si applicherà ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023. Materia del contendere e prove andranno definite nella fase introduttiva
La riforma del processo civile rivoluziona il giudizio di primo grado. E lo fa scommettendo sulla centralità della prima udienza, alla quale la causa deve giungere già definita nelle domande, eccezioni e prove. Per questo vengono anticipati i tempi sia dello scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi, sia del regime delle preclusioni. A prevederlo è il decreto legislativo 149/2022, che attua la legge delega 206/2021 e che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 243 del 17 ottobre, è in vigore dal 18 ottobre. Tuttavia, le novità (molto contestate dall’avvocatura) si applicheranno ai procedimenti civili instaurati dal 30 giugno 2023, al netto di interventi del nuovo Governo.
Nuovi termini
Nella messa a punto del decreto legislativo 149/2022 sono stati in larga parte rispettati i princìpi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dettati dalla legge delega, che si è posta «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (articolo unico, comma 1, legge 206/2021).
Per far sì che la causa arrivi pienamente definita alla prima udienza, il decreto interviene sul libro II del Codice di procedura civile, intanto anticipando lo scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi, che dovrà avvenire, appunto, prima della prima udienza: il contenuto delle memorie integrative degli atti introduttivi di fatto replica, con alcuni necessari adattamenti, quello delle memorie oggi disposte, su istanza di parte, alla prima udienza in base all’articolo 183, comma 6, Codice di procedura civile. A tal fine, il nuovo articolo 171-ter del Codice di rito indica i termini di 40, 20 e 10 giorni per il loro deposito, da computare a ritroso rispetto alla prima udienza indicata nell’atto di citazione. Si anticipa quindi il regime delle preclusioni, dato che non sono consentite modifiche al thema decidendum e probandum né alla prima udienza, né in quelle successive.
Anteporre alla prima udienza la definizione della materia del contendere ha imposto la modifica del termine di costituzione del convenuto, che sarà di 70 giorni prima dell’udienza di comparizione che, in base al nuovo articolo 163-bis Codice di procedura civile, deve essere fissata almeno 120 giorni dopo la notificazione dell’atto di citazione, per consentire il successivo scambio delle memorie integrative. La costituzione oltre il termine di 70 giorni implica le decadenze previste dagli articoli 167 e 38 del Codice di rito. Non è più consentita la costituzione tardiva alla prima udienza.
Gli atti introduttivi
Quanto agli atti introduttivi, è inserito il richiamo a un’esposizione chiara e specifica dei fatti. Per favorire il rilievo dei vizi di procedibilità della domanda, nell’atto di citazione l’attore, in base al nuovo numero 3-bis del comma 3 dell’articolo 163, dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri posti a suo carico quando la domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità, come nel caso di mediazione o negoziazione assistita obbligatorie. È stato aggiunto inoltre (al numero 7) l’avvertimento per il convenuto dell’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato. Ciò servirà da memo per il tempestivo conferimento del mandato alle liti, vista la delicatezza della fase introduttiva per la definizione della materia del contendere. La mancanza di tale avvertimento sarà causa di nullità dell’atto di citazione.
La centralità della prima udienza impone una verifica preliminare della regolarità del contraddittorio e della procedibilità della domanda, che il giudice dovrà compiere entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto (nuovo articolo 171-bis Codice di procedura civile), con possibile differimento della data della prima udienza per consentire alle parti di assolvere agli oneri processuali conseguenti ai provvedimenti giudiziali, come accade se ad esempio il giudice disponga o autorizzi la chiamata in causa del terzo o integri il contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi. Il differimento della prima udienza sarà consentito, per un termine non superiore a 45 giorni, anche per scelta discrezionale del giudice.
In esito a tale verifica il giudice, tra l’altro, segnalerà alle parti l’eventuale sussistenza dei presupposti per il passaggio al rito semplificato (articolo 183-bis), che sostituisce il rito sommario di cognizione, la cui disciplina è anticipata nel nuovo Capo III-quater del Libro II. È quindi alternativo rispetto al rito ordinario di cognizione, fuorché quando i fatti di causa non siano controversi, o quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, perché in tali ipotesi il rito semplificato è l'unico possibile, anche quando la decisione è di competenza del tribunale in composizione collegiale.
La conciliazione
Per favorire la conciliazione delle parti, quando la causa verta su diritti disponibili, è prescritta la loro comparizione personale alla prima udienza. L’assenza ingiustificata è valutabile dal giudice per trarne argomenti di prova, in base all’articolo 116, comma 2, del Codice di rito. Il giudice potrà formulare la proposta transattiva o conciliativa fino alla rimessione della causa in decisione (articolo 185-bis).
Se la conciliazione non riesce, il giudice provvederà sulle istanze istruttorie fissando entro 90 giorni l’udienza per l’assunzione delle prove e predisporrà il calendario delle udienze, fino a quella di rimessione della causa in decisione.
Francesco Machina Grifeo
Norme & Tributi Plus Diritto