Processo penale: le notificazioni a mezzo Pec sono precluse alle parti private
Processo penale - Notificazioni - Uso della Pec - Disciplina ex art. 16, d.l. 179/2012 - Destinatari - Uffici giudiziari - Persona diversa dell'imputato - Esclusione utilizzo dalle parti private.
A norma dell'art. 16, D.L. n. 179/2012, le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato, ai sensi dell'articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, articoli 149 e 150 c.p.p., e articolo 151 c.p.p., comma 2, si effettuano dal 15 dicembre 2014 per via telematica, in concreto attraverso la Pec. La suddetta normativa è prevista, quindi, solo a favore degli Uffici Giudiziari e nei confronti di persona diversa dall'imputato. Al contrario, poiché l'articolo 16, d.l. cit. non richiama né l'articolo 121, né l'articolo 152 c.p.p. (”notificazioni richieste dalle parti private”), deve ritenersi che le parti private non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 8 giugno 2018 n. 26362
Notificazioni - Notificazioni telematiche - Utilizzo nel procedimento penale - Notificazioni delle parti private - Esclusione.
Nel procedimento penale non è consentito all'imputato l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione per la presentazione di atti (istanze, memorie) o richieste di rinvio. Ciò conformemente al dettato legislativo che, nel processo penale, non consente alle parti private l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione quale forma di comunicazione e/o notificazione, previsto invece solo per le notificazioni da parte delle cancellerie.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 maggio 2018 n. 20443
Notifica a mezzo Pec - Processo penale - Notifica da difensore a difensore - Ammissibilità.
È valida la notifica dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, effettuata dal difensore dell'indagato al difensore della persona offesa, in ossequio a quanto disposto dall'art. 299, co. 2-bis c.p.p., tramite p.e.c. Infatti l'unico divieto che può trarsi dall'art. 16 del d.l. 179/2012 è quello dell'inutilizzabilità della notifica a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica) e dunque tale divieto non comprende l'ipotesi di notifica da effettuarsi “da difensore a difensore”.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6320
Processo penale - Notificazioni - Notificazioni a mezzo Pec - Notificazioni all'imputato da eseguire presso il difensore - Ammissibilità.
In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore. La dizione «persona dell'imputato» di cui al Decreto Legge 16 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (che prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall'imputato) va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell'imputato.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 21 aprile 2016 n. 16622