Penale

Processo penale: i presupposti per l'applicazione della recidiva facoltativa

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Recidiva (art. 99 c.p.) - Recidiva facoltativa - Applicazione - Obbligo motivazionale del giudice - Possibilità di adempimento implicito.
L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 11 luglio 2017 n. 33714

Recidiva - Recidiva facoltativa - Richiesta di rigetto - Motivazione implicita del giudice.
Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita.
Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 1 ottobre 2015 n. 39743

Recidiva - Recidiva facoltativa - Esclusione dell'aumento di pena - Obbligo di motivazione - Accertamento di una maggiore capacità delinquenziale - Sussistenza.
In presenza della rituale contestazione a opera del Pm della recidiva, ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 c.p., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2007 e n. 92 del 2008) ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sé, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena.
•Corte di cassazione, sezione Feriale penale, sentenza 27 agosto 2013 n. 35526

Recidiva - Recidiva facoltativa - Obbligo di accertamento del giudice - Della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'articolo 99 c.p., comma 5, il giudice del merito può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea a influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti reati e avuto riguardo ai parametri indicati dall'articolo 133 c.p. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo: infatti è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 febbraio 2012 n. 5859

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