Civile

Processo tributario, ricorso inammissibile se i motivi sono richiamati per relationem

Lo ha chiarito affermando un principio di diritto la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23251 depositata ieri

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 23251 depositata ieri, affronta il tema delle impugnazioni nel processo tributario chiarendo, con un principio di diritto, che “ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo”. Esso infatti “ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo”.

Respinto dunque il ricorso di un contribuente contro la decisione della Ctr del Veneto che a sua volta aveva confermato la decisione della Ctp di Venezia che aveva giudicato inammissibile il ricorso contro gli avvisi di accertamento ai fini Ires e Irap (per l’errata determinazione di quote di ammortamento).

Con l’unico motivo presentato il ricorrente lamentava l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che l’indicazione dei motivi di ricorso “possa ritenersi adempiuta attraverso il rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso”.

La Suprema corte ricorda che, in sede tributaria, ogni ricorso deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione. Si tratta, prosegue, di un indirizzo che del resto è conforme all’insegnamento di legittimità secondo il quale “il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo (art. 18 e 24 d.igs. 31 dicembre 1992 n. 546), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo” (Cass. n. 13934 del 2011).

Non è pertanto consentito, conclude la decisione, nell’impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare “motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa” (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, “delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem”.

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