Procura speciale valida anche in forma cartacea
La Cassazione chiarisce che il deposito in forma analogica degli atti non è sanzionato né con la nullità né con l’inammissibilità, quantomeno finché il processo penale telematico non andrà completamente a regime
Con la sentenza n. 18624/2025, la seconda sezione penale della Cassazione ha chiarito in materia di deposito della procura speciale nel processo penale, stabilendo che il mancato rispetto delle modalità digitali previste dall’articolo 122, comma 2-bis, del Cpp non comporta né nullità né inammissibilità dell’atto cui la procura accede, almeno finché il processo penale telematico non andrà completamente a regime.
La vicenda
Nella vicenda, il tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione proposta...