Civile

Prodotti in vendita, prezzo sempre ben visibile a pena di sanzione

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14826 depositata oggi, respingendo il ricorso di una nota casa di moda che era stata multata

di Francesco Machina Grifeo

Il cartellino del prezzo deve essere sempre ben visibile e non può essere “nascosto” nelle pieghe o tasche dei vestiti o riposto all’interno delle borse. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14826 depositata oggi, respingendo il ricorso di una nota griffe multata (per 1.032 euro) dalla Guardia di finanza perché “i prodotti esposti non indicavano il prezzo di vendita in modo chiaro e leggibile”.

In primo grado, il Giudice di pace di Ferrara accolse l’opposizione in quanto “la merce esposta era dotata di un cartellino, riportante il prezzo di vendita, seppure posto all’interno del singolo capo”, era perciò da escludersi la lesione del diritto del consumatore ad avere informazioni chiare e trasparenti. Il Tribunale di Ferrara ha però rovesciato la decisione accogliendo l’appello del Comune, in quato i cartellini del prezzo, seppure attaccati ai capi di abbigliamento, “non erano visibili, con conseguente violazione dell’art. 14 Dlgs 114/1998 secondo cui i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo al pubblico”. Contro questa decisione ha proposto ricorso la maison di moda sostenendo che il “commerciante sarebbe libero di scegliere il mezzo di comunicazione del prezzo e il posizionamento del cartellino sul capo”; e che nel settore della moda i prezzi non sono “mai stati posti in estrema evidenza”, perché elementi “non rilevanti quali attrattiva del cliente, come invece lo sono la notorietà del marchio, la presentazione del prodotto, la cura del negozio e la professionalità del personale”.

La II Sezione civile, nel respingere la doglianza, ricorda che secondo quanto accertato dal giudice di merito il “cartellino del prezzo era riposto all’interno del prodotto e, per le borse in vendita, era celato al loro interno, chiuso con cerniera”. Mentre il Dlgs 114/1998, che ha riformato il settore del commercio, all’articolo 14 prescrive proprio la pubblicità dei prezzi. E che i prodotti indichino in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Allora, argomenta la Corte, se è vero che “leggibilità” e “visibilità” non sono sinonimi, tuttavia, la prescrizione della “chiara leggibilità” del prezzo (per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati), presuppone sempre e comunque anche la “facile visibilità”.

La prova è fornita dal terzo comma dell’articolo 14 che per quanto concerne la vendita “a libero servizio”, cioè nel sistema in cui il cliente sceglie e preleva i prodotti in autonomia, è esplicitamente prescritto che l’esercente debba esporre il prezzo del prodotto in modo che risulti, oltre che leggibile, «facilmente visibile al pubblico». In tal modo escludendo che il consumatore sia tenuto, per conoscere il prezzo del capo, ad «estrarre» il cartellino nascosto.

Se allora, argomenta la Cassazione, la “facile visibilità” è prescritta con la “leggibilità” anche quando al consumatore sia concesso l’esame diretto del prodotto, “a maggior ragione le due caratteristiche devono coesistere quando il prodotto sia esposto al pubblico, ma senza che il consumatore abbia possibilità di accostarvisi direttamente”.

La Corte richiama poi un precedente di vent’anni fa (n. 3115/2005), secondo il quale il prezzo posto sotto l’oggetto è da considerarsi “nascosto”; se anche dunque una volta scoperto il cartellino, “il prezzo risulta comunque immediatamente riferibile all’oggetto, è vero altresì che un cartellino posto sotto l’oggetto (o, come nella fattispecie in esame, riposto tra le pieghe del capo o chiuso all’interno di una borsa) non è palese, visibile, manifesto”.

Pertanto, conclude la Cassazione, sono le modalità di posizionamento del cartellino a rilevare e non certamente la tipologia di prodotto esposto.

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