Professione e Mercato

Professionisti, fondo perduto da calcolare sui propri clienti

La risposta a interpello 605 affronta il caso dell’avvocato che da singola partita Iva entra in uno studio associato

di Giorgio Gavelli

La “continuità fiscale” che una parte rilevante del mondo professionale vorrebbe raggiungere a livello di operazioni straordinarie tra singoli professionisti e strutture associative/societarie è già una realtà per quanto riguarda i calcoli ai fini della spettanza dei contributi a fondo perduto. È la considerazione che si ricava dalla risposta a interpello 605/2021 delle Entrate. L’istanza riguarda un avvocato, dotato di partita Iva individuale sia nel 2019 che nel 2020, che, a partire da aprile 2020, è entrato a far parte di uno studio associato. In merito alla metodologia di calcolo della riduzione del fatturato del 30% – necessaria per aver acceso al contributo – l’Agenzia ritiene che:

•lo studio associato (che non può in ogni caso considerarsi un soggetto “neocostituito”) deve tenere in considerazione (anche come media di riferimento) il fatturato dei clienti “trasferiti” dal singolo professionista alla gestione associata;

•conseguentemente, il singolo professionista deve “fare i conti” considerando esclusivamente il fatturato ed i compensi relativi ai clienti che ha continuato a gestire in via autonoma, senza inserire i dati di quelli acquisiti dallo studio associato.

Si tratta delle stesse conclusioni a cui la prassi delle Entrate era pervenuta trattando ipotesi quali il conferimento, la cessione o l’affitto di azienda, tutte operazioni che, attualmente, non sono disciplinate nell’ambito dell’associazionismo professionale, per cui anche la neutralità fiscale (ove applicabile alle imprese) non è praticabile.

Poiché è probabile che molti lavoratori autonomi (sia singoli che associati) non abbiano applicato questi criteri in sede di presentazione delle domande, si pone il tema di chi, purtroppo, ha “perso il treno” (con queste indicazioni avrebbe potuto presentare domanda e non lo ha fatto) e di chi ha richiesto un contributo maggiore di quanto spettante (situazione prevista dal paragrafo 6.1 del provvedimento 23 marzo 2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©