Rassegne di Giurisprudenza

Proroga del trattenimento dello straniero, nessun potere discrezionale della Pa

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Straniero - Trattenimento dello straniero - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Esclusione.
La proroga del trattenimento dello straniero (come lo stesso trattenimento) è una misura del tutto eccezionale, risolvendosi in una restrizione della libertà personale consentita esclusivamente in casi specifici e tassativi. Ne consegue che l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti incorre anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni imposte dalla legge.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 dicembre 2020 n. 28063

Straniero - Trattenimento - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Esclusione - Specificità dei motivi addotti nel provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Necessità - Fattispecie.
Il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d.lgs n. 286 del 1998).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 febbraio 2019 n. 6064

Immigrazione – Straniero - Proroga del trattenimento nel CIE - Inosservanza del termine di quarantotto ore - Illegittimità - Fondamento.
E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, dovendo in tal caso cessarne gli effetti in quanto misura di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di proroga poiché l'udienza di convalida, fissata nelle quarantotto ore dalla richiesta, era stata posticipata oltre il detto termine per mancata notificazione del provvedimento di fissazione al difensore).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 30 ottobre 2019 n. 2793

Sicurezza pubblica - Straniero - Trattenimento - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Esclusione - Specificità dei motivi addotti nel provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Necessità.
Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, non avendo il giudice di pace identificato alcuna situazione transitoria specifica ostativa della preparazione del rimpatrio o dell'effettuazione dell'allontanamento, né l'esistenza di un effettivo rischio di fuga dello straniero, né la necessità di acquisire documenti e mezzi di trasporto necessari al rimpatrio).
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 23 settembre 2015 n. 18748