Prosciolto chi continua a incassare la pensione del cointestatario morto
Obbligo di segnalazione del decesso a carico solo delle anagrafi comunali
Non tocca al cointestatario del conto corrente sul quale è accreditata la pensione del congiunto comunicarne il decesso all’Inps. Di conseguenza, l’interessato deve essere assolto dall’accusa di avere commesso il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Lo afferma la VI sezione penale della Cassazione in una pronuncia di cui è nota per ora solo l’informazione provvisoria che arriva a conclusioni diverse da quanto affermato in passato dalla stessa Corte con le sentenze 48820/2013 e 14940/2018, con le quali invece alla condotta era stata assegnata una rilevanza penale.
Alla Corte ,si sottolinea ,era stato to un quesito di questo tenore «se possa ritenersi sussistente il reato di cui all’articolo 316-ter Codice penale nel caso in cui il cointestatario del conto corrente sul quale è accreditata la pensione del proprio congiunto non ne comunichi il decesso all’istituto di previdenza e continui a percepire i ratei pensionistici».
Al quesito è stata data soluzione «negativa, non potendo ritenersi sussistente l’omissione di informazioni dovute perché non previste. La legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l’obbligo per le anagrafi comunali di trasmettere online all’Inps le comunicazioni di decesso, sicché non è più necessario che i privati cittadini consegnino agli uffici Inps il certificato di morte cartaceo. Analogamente, l’articolo 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha sancito l’obbligo per i medici necroscopi di inviare online all’Inps il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall’evento. Su queste basi l’Inps dopo la segnalazione del decesso provvede automaticamente a individuare il soggetto nei propri archivi e a effettuare le necessarie variazioni relative alla pensione».
Al cointestatario, quindi, mette in evidenza ora la Corte, nulla può essere rimproverato: non esiste un obbligo di comunicazione a suo carico dell’avvenuto decesso.
L’orientamento alternativo, invece, sia pure con sfumature diverse, faceva leva su quella parte della norma penale, l’articolo 316-ter del Codice, che sanziona l’omissione di informazioni dovute. Omissione sulla base della quale l’interessato ottiene indebitamente per sè, oppure altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazione pubblica da parte dello Stato. Una condotta che il Codice considera punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Solo con sanziona amministrativa è punita invece la condotta che ha consentito un vantaggio pari o al di sotto di 4.000 euro.
Dove la norma penale fa leva con evidenza sull’esistenza di un vero e proprio dovere che l’azione elusiva accantonerebbe. In questo caso, però, l’obbligo non è tanto a carico della persona sopravvissuta e cointestataria del conto che continua a percepire l’importo della pensione, quanto delle anagrafi dei Comuni.