Prostituzione abituale, nessuna zona franca sull’imposizione dovuta a titolo di Irpef e Iva
La Cassazione nega che sull’imponibilità dell’attività di prostituzione, che non è penalmente sanzionata eproduttiva di redditi “diversi”, sussista incertezza normativa per l’applicazione delle imposte dirette e sul valore aggiunto
La Corte di cassazione - con l’ordinanza n. 1285/2026 - ha chiarito che l’esercizio abituale della prostituzione, quando si traduce in una prestazione di servizi resa verso corrispettivo, genera redditi pienamente imponibili non solo ai fini dell’imposta sul reddito, ma anche dell’imposta sul valore aggiunto.
Le affermazioni della Cassazione
La decisione segna un punto fermo su una questione a lungo percepita come ambigua, affermando che la rilevanza fiscale dell’attività non dipende da valutazioni morali o dal suo inquadramento sul piano penale, bensì dalla sua concreta dimensione economica. Quando l’attività è svolta con continuità e autonomia, essa esprime una capacità contributiva effettiva e misurabile, che non può restare estranea al sistema impositivo. La Corte esclude, inoltre, che sussista un’area di incertezza normativa tale da giustificare l’esenzione dalle sanzioni, poiché l’ordinamento, pur non regolando espressamente la prostituzione, considera tassabili tutti i proventi derivanti da attività economicamente organizzate. La novità del principio risiede nel definitivo superamento di ogni distinzione tra redditività “lecita” e imponibilità, spostando l’attenzione sulla stabilità dell’attività e sulla sua idoneità a produrre valore economico.
Il caso deciso
La vicenda trae origine da un’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria, che aveva ricostruito, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie, una serie di introiti non dichiarati riferibili a più annualità. Il contribuente aveva contestato l’imposizione, sostenendo che i proventi non potessero essere assoggettati a tassazione in ragione della natura dell’attività svolta. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’esistenza del maggior reddito e la sua imponibilità, ma aveva escluso le sanzioni, ritenendo che il quadro normativo fosse obiettivamente incerto. In appello, la decisione veniva parzialmente riformata: da un lato si ridimensionavano alcune riprese, dall’altro si ritenevano dovute le sanzioni. La controversia approdava così in Cassazione, dove il contribuente insisteva sull’assenza di una disciplina chiara e sulla conseguente illegittimità dell’imposizione, in particolare con riferimento all’Iva.
L’intepretazione sul regime fiscale
La Corte coglie l’occasione per costruire una ricostruzione sistematica che va oltre il singolo caso. Il punto di partenza è la considerazione che l’ordinamento fiscale non seleziona i redditi in base al loro valore etico, ma in base alla loro idoneità a manifestare ricchezza. In questa prospettiva, ciò che rileva non è se l’attività sia socialmente controversa, bensì se essa sia svolta in modo abituale, autonomo e remunerato. La prostituzione, quando presenta tali caratteristiche, si colloca sul piano economico come una prestazione di servizi, inserita in un rapporto sinallagmatico tra chi offre e chi corrisponde il compenso. Da qui discende la sua attrazione nell’area dell’Iva, quale imposta che colpisce il valore aggiunto generato da attività economiche esercitate con continuità.
L’aspetto più innovativo della pronuncia è il rifiuto netto di ogni zona grigia. La Corte afferma che non è richiesta all’amministrazione una qualificazione preventiva e dettagliata dell’attività, né la dimostrazione di una sua formale organizzazione. È sufficiente l’accertamento dell’abitualità e della percezione di corrispettivi. In presenza di flussi finanziari non giustificati, l’onere della prova si sposta sul contribuente, chiamato a dimostrare l’irrilevanza fiscale delle somme. Questo approccio rafforza l’idea di un sistema tributario fondato sulla sostanza economica, capace di intercettare forme di reddito che si collocano ai margini della regolazione tradizionale.
Sul piano delle sanzioni, la Corte compie un ulteriore passo significativo. Viene escluso che l’assenza di una disciplina organica della prostituzione possa generare un legittimo affidamento tale da escludere la responsabilità del contribuente. L’ordinamento, infatti, rende chiaro che ogni attività produttiva di reddito è fiscalmente rilevante, anche quando non sia espressamente regolata. L’innovatività della decisione sta proprio nell’affermazione di un principio di chiarezza: il silenzio del legislatore su un fenomeno non equivale a una zona franca fiscale. Al contrario, la capacità contributiva che si manifesta attraverso un’attività stabile e remunerata impone l’applicazione integrale delle imposte e delle conseguenze sanzionatorie in caso di inadempimento.
La pronuncia, in definitiva, si segnala per la sua portata sistemica. Essa consolida un approccio realistico e moderno alla fiscalità, che guarda ai fatti prima che alle categorie tradizionali, e che ricomprende anche attività socialmente controverse nel perimetro dell’imposizione. La Corte afferma con forza che il principio di uguaglianza fiscale non ammette eccezioni fondate su valutazioni morali, ma si nutre della coerenza tra manifestazione di ricchezza e prelievo tributario. In questo senso, l’ordinanza n. 1285 del 2026 rappresenta un tassello decisivo nel percorso di razionalizzazione del sistema, destinato a incidere ben oltre il caso concreto esaminato.







