Protezione della fauna selvatica, illegittimo duplicare le sanzioni per lo stesso fatto
Per la Suprema Corte va distinto il caso di ferimento di una animale tenuto in vita senza infliggergli “il colpo di grazia” dal caso di animale freddato ma con arma vietata
Il codice penale dispone che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.7529/2024) va però esclusa un’interpretazione nel senso che la locuzione ‘senza necessità’ contenuta nell’articolo 544bis possa coincidere semplicemente con una violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge sulla protezione della fauna selvatica. Diversamente vi sarebbe...