Rassegne di Giurisprudenza

Protezione internazionale e obbligo di valutazione della condizione del paese di transito

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Straniero - Protezione internazionale o umanitaria - Provvedimento di diniego - Paese di transito - Situazione di pericolo - Obbligo di valutazione - Sussistenza - Art. 8, D.lgs. n. 25 del 2008.
Il Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, comma 3 prevede la domanda di protezione internazionale venga esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi per cui questi sono transitati. Ciò implica l'obbligo di valutazione, da parte del giudice, della condizione del Paese di transito, ogni qualvolta il richiedente dimostri o alleghi, un radicamento o una permanenza in tale Paese temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il paese di transito (Nella specie la corte ha accolto il ricorso di un cittadino del Bangladesh che aveva dichiarato già in sede di domanda alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, come la meta del suo espatrio fosse la Libia, dove aveva lavorato continuativamente per circa due anni, dalla quale si era dovuto allontanare soltanto a causa dello scoppio della guerra civile del 2011).
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 marzo 2021 n. 6047

Protezione internazionale - Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Valutazione della situazione del paese di transito - Rilevanza - Radicamento per un lasso di tempo apprezzabile - Necessità.
In tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e "ove occorra" nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 3 luglio 2020 n. 13758

Straniero - Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Contenuto - Situazione dei paesi di transito del richiedente - Rilevanza.
Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art.3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 dicembre 2018 n. 31676

Straniero - Richiedente asilo - Parametri di valutazione - Fase relativa ai paesi di transito - Utilizzabilità - Limiti.
Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 novembre 2018 n. 29875