Protezione internazionale e riduzione dei termini per l'impugnazione del diniego
Straniero - Protezione internazionale - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Dimidiazione dei termini - Solo in caso di procedimento amministrativo accelerato.
In tema di protezione internazionale il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, D.lgs. n. 25 del 2008 , si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del dlgs. n. 25 del 2008, vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della Commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria nel qual caso il termine per proporre ricorso è quello ordinario di trenta giorni
Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 giugno 2021 n. 18518
Straniero - Protezione internazionale - Domanda reiterata - Termine d'impugnazione - Dimidiazione - Omessa informazione circa la procedura accelerata - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di reiterazione della domanda protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 (previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento.
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 aprile 2020, n. 7880
Straniero - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.
In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 21 ottobre 2020 n. 23021
Straniero - Protezione internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte del presidente della c.t. - Necessità - imidiazione dei termini per impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, applicabile "ratione temporis" - Fondamento.
La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6745
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