Rassegne di Giurisprudenza

Protezione internazionale e tutela della libertà di religione

a cura della Redazione Diritto

Straniero - Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Libertà di religione - Tutela - Art. 9 CEDU e art. 19 Cost.
Con riferimento ai limiti alla libertà di religione e di associazione e alla loro rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007,– e proprio con riferimento alla verifica della effettività della libertà di culto - il giudice di merito deve valutare in concreto se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo secondo gli artt. 9, par. 2, CEDU, e 19 Cost. e se costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine.
• Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 123

Straniero - Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Nozione di libertà religiosa - Adesione ad un'associazione religiosa segreta - Irrilevanza - Atti persecutori - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 1 agosto 2022, n. 23805

Straniero - Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.
Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da parte dello Stato).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35102