Rassegne di Giurisprudenza

Società, deducibilità del compenso degli amministratori vincolata alla delibera assembleare

a cura della Redazione Diritto

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Compenso – Deducibilità – Preventiva delibera assembleare – Necessità – Limiti – Effettivo svolgimento attività gestoria – Sufficienza – Esclusione – Fondamento
In tema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la preventiva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ritenuto estensibile anche all'IVA, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la CTR erroneamente ritenuto deducibile il compenso erogato all'amministratore della società intimata pur in assenza della relativa delibera assembleare)
• Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 27 dicembre 2022, n. 37809

Società - Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Bilancio - Approvazione - In genere compenso degli amministratori - Invalidità del titolo di spesa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'atto costitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003).
•Corte di Cassazione, sez. Trib., civ., ordinanza 3 marzo 2021 n. 5763

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Approvazione - In genere - Compenso degli amministratori - Determinazione - Mancanza nell'atto costitutivo - Specifica delibera assembleare - Necessità - Fondamento - Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio - Sufficienza - Esclusione - Bilancio con posta relativa ai compensi - Idoneità - Condizioni.
Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, atteso: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
Corte di Cassazione, sez. Trib., civ., sentenza 4 settembre 2013 n. 20265