Rassegne di Giurisprudenza

Protezione internazionale e violazione delle garanzie partecipative e informative dello straniero

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Protezione internazionale - Straniero – Provvedimento di trasferimento dell'Unità Dublino - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 del reg. ue n. 604 del 2013 (c.d. Dublino III) - Violazione - Omessa consegna opuscolo informativo ex art. 4 - Conseguenze - Contrasto giurisprudenziale - Rinvio alla Corte di giustizia europea
In tema di protezione internazionale, e in presenza di un contrasto giurisprudenziale, sorge un dubbio interpretativo, con necessario rinvio alla Corte di giustizia europea, sulle conseguenze derivanti dalla violazione accertata delle garanzie informative che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea prescritte dall'articolo 4 del regolamento n. 604/2013 (cd. Dublino III), rappresentata dalla mancata consegna dell'opuscolo informativo. Si chiede quindi alla Corte europea di chiarire se tale violazione comporti inevitabilmente l'invalidità della decisione di trasferimento che il Giudice non può che annullare.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza 29 marzo 2021 n. 8668

Protezione internazionale - Straniero - Provvedimento di trasferimento emesso dall'Unità Dublino - Inosservanza garanzie ex artt. 4 e 5 del regolamento ue n. 604 del 2013 c.d. Dublino III - Conseguenze - Nullità del provvedimento di trasferimento
In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del medesimo Regolamento).
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8282

Protezione internazionale – Straniero - Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento - Impugnazione – Violazione garanzia partecipative ex artt. 4 e 5 del reg. Dublino III - Sindacato del giudice - Limiti - Non può annullare il provvedimento
Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato - che abbia accettato la domanda proposta dall'Italia di ripresa in carico ex art. 18 reg. Ce n. 604/2013 - il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell'Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all'omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base all'art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l'art. 78 del TFUE.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23584

Straniero - Reg. ue n. 604 del 2013 (cd. dublino III) - Procedimento di trasferimento presso altro stato - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del provvedimento
Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17963