Rassegne di Giurisprudenza

Protezione umanitaria e giudizio di vulnerabilità del richiedente

a cura della Redazione Diritto

Straniero – Protezione umanitaria – Giudizio di vulnerabilità - Provenienza da stato poverissimo – Integrazione in Italia – Valutazione
Deve essere riconosciuta la protezione umanitaria, se con accertamento in fatto, sia riconosciuto la sussistenza di una situazione di vulnerabilità sulla base della integrazione lavorativa dello straniero nel paese ospitante e delle scarse possibilità di poter condurre condizioni di vita dignitose in un paese, nella specie nel Bangladesh, che risulta da accreditate fonti, tra i più poveri al mondo ed afflitto, anche a causa di eventi naturali catastrofici, da gravissimi problemi economici. (La corte ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno secondo cui la corte d'appello aveva fondato il giudizio di vulnerabilità correlandola alla disagiata situazione economica del paese d'origine anziché con l'esistenza di un rischio individuale del richiedente)
• Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23716

Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - Condizione di vulnerabilità ex art. 8 cedu - Rilevanza.
In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 9 settembre 2021, n. 24413

Costituzione della repubblica - Straniero (condizione dello) protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in italia e situazione del paese di origine - Necessità - Fondamento.
In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 13 novembre 2019, n. 29459