Civile

Protocollo Italia Albania: in G.U. il Dm sul rimborso spese di viaggio degli avvocati

Sulla Gazzetta ufficiale n. 198 del 24 agosto scorso, è stato pubblicato il Dm Giustizia del 5 luglio che regola la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dell’avvocato e dell’interprete del migrante ammesso al gratuito patrocinio

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di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 198 del 24 agosto scorso, il Dm Giustizia del 5 luglio 2024 che regola, a valle del Protocollo tra il Governo italiano e la Repubblica di Albania (siglato a Roma il 6 novembre 2023), la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all’avvocato e all’interprete del migrante. La legge di ratifica, la n. 14 del 21 febbraio 2024, è stata invece pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024.

Con il Protocollo l’Albania riconosce all’Italia il diritto all’utilizzo di determinate aree, a titolo gratuito, per la realizzazione di strutture per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.

L’articolo 4, comma 5, della legge 14/2024, prevede che l’avvocato del migrante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non è possibile la partecipazione all’udienza dall’aula in cui si trova il giudice e il rinvio dell’udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, si reca in Albania per lo svolgimento dell’incarico e in tal caso gli sono liquidate, così come all’interprete, le spese di viaggio e di soggiorno in misura non superiore a 500 euro.

Il Dm in Gazzetta chiarisce (articolo 3) che sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree indicate dal Protocollo e per fare ritorno in Italia. E che sono come spese di soggiorno esclusivamente gli esborsi documentati per l’alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta.

Per il rimborso (articolo 5) l’avvocato e l’interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l’udienza. Nell’istanza di liquidazione si devono indicare distintamente le spese di viaggio e di soggiorno oltre alla presentazione della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti.

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