Prova civile, l’incapacità a testimoniare
Prova civile - Incapacità a testimoniare - Vittima di sinistro stradale - Giudizio di risarcimento proposto da altro danneggiato - Rinuncia o prescrizione estintiva del diritto al risarcimento da parte del testimone - Irrilevanza.
La vittima di un sinistro stradale è incapace ex articolo 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015 n. 19258
Prova civile - Prova Testimoniale - Incapacità a testimoniare - Articolo 246 c.p.c. - Intervento nel giudizio - Legittimazione principale o secondaria - Interesse - Cause connesse – Riunione
L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Ne'l'eventuale riunione delle cause connesse può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.
• Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 maggio 2014 n. 11204
Prova civile - Incapacità a testimoniare per interesse alla partecipazione al giudizio - Intervento di un fatto estintivo del diritto azionabile nel giudizio - Rilevanza ai fini della capacità a testimoniare - Esclusione – Fondamento.
Colui che, a norma dell'articolo 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un “posterius” rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2011 n. 16499
Prova civile - Incapacità a testimoniare sussistenza di un interesse alla partecipazione al giudizio - Intervento di un fatto estintivo del diritto azionabile in giudizio - Rilevanza ai fini della capacità a testimoniare - Esclusione.
Chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un “posterius” rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 luglio 2004 n. 13585
Prova civile - Incapacità a testimoniare per sussistenza di un interesse alla partecipazione al giudizio - Intervento di un fatto estintivo del diritto azionabile in giudizio da parte dell'incapace a testimoniare - Rilevanza - Esclusione.
Colui che, a norma dell'articolo 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'eventuale opponibilità della prescrizione non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto e non potrebbe pertanto renderlo carente dell'interesse previsto dall'articolo 246 cod. proc. civ.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2002 n. 703