Civile

Prova civile: se la Ctu ritarda, onorari a tempo invariati e gli altri ridotti

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di Mario Finocchiaro

A norma dell'articolo 52, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, se la prestazione dell'ausiliario del giudice (consulente tecnico) non è completata nel termine originariamente stabilito o in quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. Lo ha detto la Cassazione con l’ordinanza n.15645 del 2016. È evidente - proseguono i supremi giudici - che la disposizione in parola opera una distinzione tra onorari a tempo e altri onorari, con la conseguenza, pertanto, che per i primi è prevista, quale unica sanzione la impossibilità di tenere conto del tempo successivo alla scadenza del termine, mentre solo per gli onorari non liquidati a vacazione si applica la decurtazione del compenso.

Sulla liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio - Sempre con riferimento alla eventualità il consulente depositi in ritardo il proprio elaborato, si è affermato, in altra occasione, che in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'articolo 52, ultima parte, del Dpr n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione, Cassazione, ordinanza 18 settembre 2015, n. 18331.

In termini generali, per i giudici di merito, nel senso che il calendario del processo è compatibile con le nuove norme sulla ctu di cui all'art. 195 Cpc giacché il mancato rispetto del termine concesso per il deposito della perizia comporterà la riduzione dell'onorario a norma dell'articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002, Tribunale di Mondovì, 4 maggio 2010, in Redazione Giuffrè, 2010.

Altri indirizzi in giurisprudenza - Sempre in margine all'articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002 si è affermato, in giurisprudenza, altresì:
• nella consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, basata sul mero esame di dati documentali acquisiti, la pluralità delle verifiche da effettuare non esclude la unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione del compenso, che la legge fissa per ogni scaglione tra una percentuale minima e una massima, nonché costituire elemento di apprezzamento ai fini dell'eventuale esercizio da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002, Cassazione, sentenza 24 ottobre 2013 n. 24128, in questa Rivista, 2014, f. 7, p. 54;
• in tema di liquidazione dei compensi al ctu, l'adozione del sistema delle vacazioni ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. Nel caso di specie, la prestazione svolta dal consulente rientra nella previsione di cui all'articolo 21 del Dm 30 maggio 2002 «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale», il quale dispone una specifica previsione tariffaria. Pertanto se da un lato non è possibile fare ricorso al criterio delle vacazioni, dall'altro la delicatezza dell'incarico può rilevare ai fini dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà può viceversa giustificare, ai sensi dell'articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002, l'aumento dell'onorario sino al doppio, Cassazione, sentenza, 23 settembre 2010 n. 20088, in Diritto & Giustizia, 2010;
• la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto e il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi. L'esercizio del potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare l'incremento fino al doppio dei massimi degli onorari è insindacabile in sede di legittimità, salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, Cassazione, sentenze 17 maggio 2010, n. 12027, in Diritto & Giustizia, 2010 e 18 settembre 2009, n. 20235.

Corte di cassazione – Sezione VI-2 – Ordinanza 27 luglio 2016 n. 15645

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