Penale

Prova, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali

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di Giuseppe Amato

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali. Nella specie, sentenza Cassazione penale 23881/2020, si trattava di individuazione fotografica, utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva.

Assolutamente pacifico è il principio secondo cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali - quali l'individuazione fotografica - utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva (tra le tante, sezione II, 13 maggio 2009, Perrone).

Al riguardo si è anche precisato che, in materia di riconoscimento fotografico, non rilevano le modalità di formazione dell'album, integrate dalla scelta delle immagini effettuata dalla polizia giudiziaria, su cui viene operato il riconoscimento e per le stesse non viene in considerazione una questione di legalità della prova, giacché la relativa forza probatoria non discende dalle modalità formali, bensì dal valore della dichiarazione confermativa e quindi dalla credibilità della deposizione, al pari di quella testimoniale (sezione VI, 7 marzo 2017, Sabatini; nonché, sezione V, 12 gennaio 2018, Proc. gen. App. Trento in proc. Pasquale).

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