Civile

Provvedimenti del giudici, sentenza pronunciata a norma dell'articolo 281 sexies del Cpc

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Procedimento civile - Sentenza emessa ex articolo 281 sexies c.p.c. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Incidenza sulla natura di atto decisionale - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza del termine lungo per impugnare dalla sottoscrizione del verbale.
La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 281 sexies cod. proc. civ. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza “ex lege” equiparato alla pubblicazione della sentenza.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016 n. 5689

Procedimento civile - Decisione a seguito di trattazione orale - Lettura in udienza di dispositivo e motivazione - Termine “lungo” per proporre impugnazione - Decorrenza - Dalla data della pronuncia.
Qualora il giudice abbia ordinato, ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex articolo 327 cod. proc. civ., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2015 n. 17311

Procedimento civile - Sentenza ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11176

Procedimento civile - Sentenza emessa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità.
La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015 n. 6394

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