Rassegne di Giurisprudenza

Provvedimento di trasferimento del lavoratore: forma libera e indicazione dei motivi non necessaria

a cura della Redazione Diritto

Trasferimento del dipendente - Forma libera - Motivi - Obbligo di indicazione nel provvedimento datoriale - Obbligo datoriale di risposta - Insussistenza - Contestazione - Onere della prova in giudizio a carico del datore di lavoro - Sussistenza.
Il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 giugno 2022, n. 20691

Trasferimento del dipendente - Obbligo di indicazione dei motivi nella comunicazione - Obbligo di risposta alla richiesta del dipendente - Insussistenza - Impugnazione giudiziale del provvedimento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussiste.
In materia di trasferimento del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di trasferimento che abbia riguardato un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 luglio 2021, n. 19143

Lavoro subordinato - Trasferimento del lavoratore - Legittimità - Condizioni - Ragioni tecniche, organizzative e produttive - Sussistenza - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Fattispecie.
Sebbene il provvedimento di trasferimento del dipendente non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, ove ne sia contestata la legittimità, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato il provvedimento stesso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2019, n. 1383

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti motivi del trasferimento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto non dimostrata la dedotta prassi aziendale - di Poste italiane s.p.a. - di avvicendamento del personale quadro e generica l'indicazione, come ragione del trasferimento del lavoratore, della necessità di realizzare una "job rotation", quale strumento di accrescimento professionale).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2017, n. 807