Rassegne di Giurisprudenza

Pubblico impiego e diritto al compenso per le prestazioni aggiuntive

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Pubblico impiego - Mansioni aggiuntive - Compenso - Condizioni - Art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 (Testo unico pubblico impiego)
La prestazione può essere considerata aggiuntiva solo se la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione. (Nella specie La Corte ha stabilito che non deve essere condannato al pagamento della retribuzione per mansioni aggiuntive il Comune di Roma che abbia richiesto all'operatore scolastico di effettuare ogni giorno radicali e ordinarie attività di pulizia nelle aule e nei bagni, in luogo delle limitate attività di pulizia previste dal mansionario).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 4 novembre 2021, n. 31738

Pubblico impiego - Lavoratore pubblico - Mansioni - Svolgimento di mansioni aggiuntive - Incidenza sulla retribuzione - Limiti e condizioni - Oneri di allegazione del lavoratore - Fattispecie.
Il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di infermieri professionali che rivendicavano un compenso aggiuntivo per l'utilizzo della strumentazione diagnostica cd. POCT).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 15 febbraio 2021, n. 3816

Pubblico impiego - Servizio sanitario nazionale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - Nomina a componente delle commissioni invalidi civili - Diritto a compensi aggiuntivi - Esclusione - Fondamento - Legislazione regione Calabria - Abrogazione.
I dipendenti delle unità sanitarie locali, componenti delle commissioni invalidi civili, non hanno diritto a compensi aggiuntivi, dal momento che l'attività svolta non esula dal rapporto di impiego, la cui disciplina esclude che il datore possa riconoscere emolumenti ulteriori non previsti dalla disciplina contrattuale. Ne consegue che, in virtù della disapplicazione espressamente prevista prima dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e poi dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'efficacia dell'art. 1 della l. della Regione Calabria n. 8 del 1994 è cessata già con la stipula del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, dovendosi attribuire alla legge regionale n. 1 del 2009 un valore meramente ricognitivo dell'avvenuta abrogazione.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2018, n. 28150

Pubblico impiego - Svolgimento di mansioni aggiuntive - Diritto al compenso - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Il lavoratore pubblico ha diritto ad un compenso per prestazioni aggiuntive purché i compiti, espletati in concreto, integrino una mansione ulteriore rispetto a quella che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, tale risultando quella che esuli dal profilo professionale salvo che, in presenza di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti nell'ambito del normale orario, il datore di lavoro non abbia esercitato il proprio potere di determinare l'oggetto del contratto assegnando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello, che aveva escluso il diritto a compenso per straordinario di alcuni dipendenti di ente locale, inquadrati nel profilo di operatore dei servizi socio-educativi, cat. B, del c.c.n.l. 31 marzo 1999, ritenendo che le attività di pulizia rientrassero nel loro mansionario).
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 2 agosto 2016, n. 16094