Amministrativo

Pubblico impiego, non è tassabile il risarcimento danni per abuso di contratti a tempo determinato

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile 2021 n. 3429

«Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance». Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 28 aprile n. 3429.
I giudici amministrativi hanno chiarito che «sul piano tributario, al fine di verificare l'assoggettabilità ad imposizione fiscale delle somme dovute dall'Amministrazione datrice di lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo al fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria».
Inoltre in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 36, comma 5, Dlgs n. 165 del 2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della Pa, ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).

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