Civile

Quando la continuità è a rischio non va aumentato il debito

Le linee guida di Assonime sui processi decisionali per contrastare l’epidemia

di Claudio Ceradini

Adeguati assetti sotto stress ai tempi del Covid-19, alla ricerca della giusta organizzazione per affrontare gli effetti della pandemia.

Sul punto è intervenuta anche Assonime, con la Guida pratica per le imprese del 3 agosto scorso, con cui ha fornito indicazioni che, per l’autorevolezza della fonte, costituiscono riferimento irrinunciabile per l’amministratore chiamato ad orientare, pur nell’ambito della propria discrezionalità, l’implementazione dell’ «assetto adeguato» nell’attuale situazione.

Sono tre i passaggi che Assonime suggerisce: analisi della situazione dell’impresa, del mercato, e deduzione di action plan delle azioni di rimedio.

Il primo momento richiede un’analisi interna, che chiarisca l’origine e la gravità della crisi, che può essere conseguenza temporanea e risolvibile della pandemia o strutturale, e semplicemente aggravata dalle condizioni attuali, o addirittura già conclamata.

Il secondo punto riguarda il mercato di riferimento. Vi sono settori molto colpiti dalla pandemia, quali turismo, trasporti, ristorazione, e altri che invece hanno meglio resistito. I problemi non riguardano solo la riduzione del fatturato subita per effetto del lock-down, ma anche le filiere di approvvigionamento e gli effetti su canali di distribuzione e consumi che la pandemia sta determinando. Un quadro complesso, ma necessario per orientare le azioni necessarie.

L’assetto organizzativo è oggi adeguato, secondo Assonime, quando consente all’amministratore di acquisire le informazioni, interne sulla gravità della crisi ed esterne sul mercato, sufficienti per assumere le decisioni necessarie. In questo contesto le scelte di merito sulle azioni da intraprendere, legittimamente compiute su base informativa adeguata, rientrano nel perimetro della insindacabilità, nel pieno rispetto della regola della business judgment rule.

L’amministratore potrà rappresentare diversi scenari, più o meno favorevoli, con l’utilizzo ragionato degli stress test. Ove la situazione appaia reversibile, la proiezione dei flussi di cassa orienterà le azioni di sostegno immediato, come la revisione di piani di investimento, eventuali dismissioni, l’accesso alla finanza straordinaria da Covid-19, o interventi di patrimonializzazione, con operazioni straordinarie o aumenti di capitale.

In caso contrario, se la continuità appare compromessa ed i flussi di cassa previsionali del tutto inadeguati, l’amministratore dovrà astenersi dall’acquisire maggior debito e ricorrere allo strumento di composizione della crisi, negoziale o concorsuale, che riterrà più confacente.

L’approccio consigliato da Assonime è prezioso. È salvifico per la responsabilità dell’amministratore in un periodo in cui le previsioni richiedono spesso doti divinatorie, e costituisce solido elemento a sostegno dell’appropriatezza delle misure adottate a prevenzione degli effetti della pandemia, circostanza necessaria per poter invocare l’esimente della forza maggiore per evitare l’irrogazione delle sanzioni tributarie ed anche per attenuare, perlomeno, la responsabilità penale dell’omesso versamento.

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