Quando la nomina implicita del difensore può ritenersi sussistente
Difesa – Nomina del difensore di fiducia - Nomina per facta concludentia – Ammissibilità - Limiti.
In ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri, una nomina implicita del difensore si può ritenere sussistente se tale nomina possa univocamente ed evidentemente essere ricollegata a un comportamento processualmente riscontrabile da parte dell'imputato tale da evidenziare in modo incontrovertibile il conferimento da parte dello stesso del mandato fiduciario. Ne consegue che in tutti i casi in cui non sia possibile individuare all'interno del fascicolo processuale una condotta inequivocabilmente espressiva di tale volontà non può in alcun modo esserci nomina implicita.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 marzo 2019 n. 12684
Difesa e difensori - Di fiducia - Nomina del difensore di fiducia - Formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali possa desumersi, per "facta concludentia", la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia dell'indagato, disponendone l'annullamento senza rinvio).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 25 luglio 2017 n. 36885
Difesa e difensori - Di fiducia - Nomina effettuata senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Ragioni.
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell'imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 agosto 2016 n. 34514
Difesa - Nomina del difensore di fiducia - Nomina per facta concludentia – Ammissibilità – Limiti.
Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva e l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato a impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 giugno 1999 n. 7962