Penale

Querela, obbligo di presentazione telematica solo in Procura

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20754 depositata oggi, affermando che “il dettato della norma è chiaro e non è passibile di lettura alternativa”

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di Francesco Machina Grifeo

La presentazione con “modalità telematica” della querela è “esplicitamente ed esclusivamente” riferita alle ipotesi in cui debba essere presentata nella Procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante, ma dal suo difensore). Non è dunque corretto l’assunto secondo cui il deposito attraverso il portale telematico abbia una “portata generalizzata” e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura, come per esempio le forze dell’ordine. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20754 depositata oggi, affermando che “il dettato della norma è chiaro e non è passibile di lettura alternativa”.

Bocciata dunque la tesi del ricorrente secondo il quale invece la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata attraverso il portale del processo penale telematico anche quando sia depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine e non solo quando depositata presso la Procura della Repubblica. Il mancato inoltro in via telematica della querela, dunque, non configura una violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. e dell’art. 87, comma 6-bis, cod. proc. pen.. come sostenuto dall’imputato.

La collocazione sistematica dell’art. 111-bis cod. proc. pen., - prosegue la decisione - è un indice rivelatore della sua funzione. L’articolo infatti è collocato nel secondo capitolo del Cpp, le cui norme disciplinano gli atti del “procedimento penale”. E il “procedimento penale” ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica “e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell’art. 111-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente”.

Del resto, lo stesso art. 111-bis cod. proc, pen. indica “ogni stato e grado del procedimento” quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie.

Alle modalità di deposito della querela si riferisce, invece, l’art, 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

Né da ultimo, conclude la Corte, va trascurato che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, “mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito”.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

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