Amministrativo

Raccolta differenziata, sull'annullamento della revoca dell'aggiudicazione decide il G.A

T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 4528. Appartiene alla giurisdizione del G.A

di Aurelio Argenio*


Con ricorso affidato a quattro diversi motivi, la società ricorrente -aggiudicataria di un contratto di servizio di raccolta rifiuti differenziata- insorgeva dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli Sez. VIII contro il provvedimento di revoca della medesima aggiudicazione adottato dall'Amministrazione Comunale a distanza di oltre 18 mesi.

Il T.A.R. adito, con dovizia argomentativa, ha sancito la fondatezza della pretesa avanzata dalla società ricorrente dipanando la quaestio iuris sotto plurimi e concorrenti profili.

In via preliminare, il Collegio giudicante ha ribadito - in omaggio all'insegnamento nomofilattico espresso dalle S.U. (Ord. 2926/2012) - che appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia volta all'annullamento di un provvedimento disposto in autotutela dalla S.A., sull'assunto che è necessario guardare non solo e non tanto al petitum, ma anche e soprattutto alla causa petendi.

Inoltre, in conformità al costante orientamento espresso dal Consiglio di Stato (n. 5498/2019), è stato altresì affermato che ove l'Amministrazione adotti misure in autotutela intese alla rimozione degli atti di gara, la relativa giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.

Nel merito, ai fini di una ricostruzione dogmatica della teoria sulla formazione e perfezione del provvedimento, il T.A.R. ha avuto modo di precisare che affinché sia possibile configurare esattamente il provvedimento gravato, è necessario guardare non tanto al nomen iuris attribuito dall'Amministrazione quanto piuttosto ai requisiti strutturali di cui esso si compone.

Per tal via, il Collegio ha sancito l'illegittimità del provvedimento impugnato -qualificandolo come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990- per il mancato rispetto del termine ragionevole di 18 mesi decorrente dalla data di adozione dell'aggiudicazione in favore della società ricorrente nonché per la mancata indicazione e ponderazione degli interessi in conflitto, essendo invece imprescindibile una compiuta comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato.

Secondo l'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, ad un medesimo risultato si perverrebbe allorché si qualifichi il provvedimento di secondo grado quale revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990. Ed infatti, di tale istituto difettano i presupposti stabiliti dalla norma testé citata che àncora la facoltà di revoca di un precedente provvedimento amministrativo alternativamente alla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ovvero ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici).

In conclusione, ne discende l'illegittimità del provvedimento di revoca/annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione laddove quest'ultimo non rispetti il termine ragionevole indicato dall'art. 21 nonies l. 241/1990 e non indichi e motivi adeguatamente in ordine alla comparazione e ponderazione degli interessi (pubblici e privati) in gioco.


* Funzionario – Giuridico Amministrativo nonché Trainee Lawyer presso Studio Legale Ausiello.

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