Rassegna giurisprudenziale in materia di procedure concorsuali
Selezione di massime ufficiali estrapolate da pronunce della Suprema Corte di cassazione dell'anno 2020 in materia di concordato preventivo
CREDITORI PRIVILEGIATI E PAGAMENTO DILAZIONATO
Cass. civ., Sez. VI-I, 4 febbraio 2020, n. 2422, rv. 656715 - 01:
In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art. 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato.
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329, rv. 657075 - 01:
Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.
PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE E RIUNIONE
Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343, rv. 657079 - 01:
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata.
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE E REGOLA DELLA CONTINENZA
Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343, rv. 657079 - 02:
Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell'istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.
PRECONCORDATO E ABUSO DELLO STRUMENTO CONCORDATARIO
Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117, rv. 657492 - 01:
Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi della medesima norma, imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6 (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero delle istanze dallo stesso presentate) in un termine, concesso dal Tribunale, cui l'imprenditore ha diritto a meno che il Tribunale non rilevi "aliunde", fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario
IRPEF E CONCORDATO FISCALE BIENNALE
Cass. civ., Sez. V, 9 aprile 2020, n. 7765, rv. 657549 - 01:
In tema di accertamento dell'IRPEF, l'adesione al concordato fiscale biennale, ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, comporta che la soglia prevista dal comma 8 bis, al di sotto della quale sono preclusi i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riferita non al reddito già accertato, ma a quello accertabile, ossia a quello risultante dall'esercizio dei soli poteri di accertamento non inibiti dal precedente comma 8, esistendo tra le due disposizioni un rapporto di complementarietà e non di specialità, sicché spetta al giudice verificare se sussistano i presupposti di cui al comma 4 del citato art. 33 e se il risultato dell'attività di accertamento superi la soglia del cinquanta per cento del reddito dichiarato, doveri questi non riguardanti invece l'IRAP, esulando questa dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale in questione.
REDDITO DI IMPRESA E TASSAZIONE
Cass. civ., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10108, rv. 657731 - 01:
In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente "in bonis"; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti.
CREDITORI PRIVILEGIATI E SODDISFACIMENTO PARZIALE
Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884, rv. 658124 - 01:
In tema di concordato preventivo, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere dalla presenza di beni immobili - per la parte non deputata a garantire i creditori che vantino titolo di prelazione su di essi - o di liquidità estranei al patrimonio del debitore medesimo.
RISOLUZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2020, n. 11344, rv. 658087 - 01:
La risoluzione del concordato preventivo, a differenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato fallimentare, non deve essere disposta con sentenza, ma con decreto, per effetto della clausola di compatibilità che accompagna il rinvio agli artt. 137 e 138, contenuto nell'art. 186, ultimo comma della l. fall., avuto riguardo alla differenza degli effetti dei due tipi di concordato, che, nel caso di concordato preventivo, non determinano, diversamente da quanto accade a seguito del concordato fallimentare, automatica dichiarazione di fallimento sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza del debitore, sia perché l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa officiosa. Ne consegue che non è nullo il provvedimento di risoluzione di concordato preventivo sottoscritto soltanto dal presidente del collegio, senza la firma del relatore, restando esclusa la sua necessità, ex art. 135 c.p.c., quando, come nella specie, il provvedimento nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto per espressa disposizione di legge.
SPOSSESSAMENTO ATTENUATO E RENDICONTO GIUDIZIALE
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2020, n. 11345, rv. 658132 - 01:
Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l'inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell'imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all'interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l'approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni.
OFFERTA IN AUMENTO E SOSPENSIONE DELLA VENDITA
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2020, m. 11352, rv. 657900 - 01:
Nell'ambito della procedura di concordato preventivo la presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, pur rappresentando un significativo parametro di valutazione, non può integrare, di per sé, un elemento sufficiente a giustificare la sospensione della vendita, a meno che l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia desumibile anche da altri elementi.
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE E DECLARATORIA DEL FALLIMENTO
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2020, n. 11354, rv. 657913 - 01:
Nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso il decreto della corte d'appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di conseguenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento).
FATTIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA E SINDACATO DEL TRIBUNALE
Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522, rv. 658133 - 01:
In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura.
ANTICIPAZIONE BANCARIA E CESSIONE DI CREDITO
Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524, rv. 658126 - 01:
In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino a quando la banca, nell'anticipare al cliente l'importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.
OSSERVAZIONI CRITICHE DEL GIUDICE E INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA
Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882, rv. 657956 - 01:
In tema di ammissione al concordato preventivo, la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, comma 1, l.fall. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità.
CONTINUITÀ AZIENDALE E PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI
Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882, rv. 657956 - 02:
Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c.
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E FALLIMENTO
Cass. civ., Sez. VI-I, 22 giugno 2020, n. 12045, rv. 658208 - 01:
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall., nella parte in cui impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare.
TERZIETÀ DELL'ATTESTATORE E NULLITÀ DELLA NOMINA
Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2020, n. 12171, rv. 658127 - 01:
In tema di concordato preventivo, la mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza comporta la nullità dell'atto di nomina del medesimo e il conseguente venir meno del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo del successivo fallimento.
PROFESSIONISTA INCARICATO E PREDEDUZIONE DEL CREDITO
Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13596, rv. 658383 - 01:
In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.
RISOLUZIONE E REVOCA DELL'AMMISSIONE
Cass. civ., Sez. VI-I, 14 settembre 2020, n. 19005, rv. 659000 - 01:
In tema di concordato preventivo, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del concordato già omologato e la stessa venga pronunciata, non è possibile procedere pure alla revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria, sicché è nullo il provvedimento del tribunale che abbia disposto tale revoca.
FACOLTATIVITÀ E ACCESSORIETÀ DELLA TRANSAZIONE FISCALE
Cass. civ., Sez. V, 16 ottobre 2020, n. 22456, rv. 659301 - 01:
In tema di concordato preventivo, la cd. transazione fiscale di cui all'art. 182-ter l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato, ma non ancora novellato dall'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del 2016, che ha segnato l'obbligatorietà del procedimento ivi descritto in funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di parte di esse, direttamente nella proposta di concordato.
CESSIONE DEI BENI E RAPPORTI DI LAVORO
Cass. civ., Sez. lav., 29 ottobre 2020, n. 23925, rv. 659265 - 01:
L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sé l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti.
CONFISCA E OPPONIBILITÀ DEL SEQUESTRO PREVENTIVO AI CREDITORI
Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 24326, rv. 659654 - 01:
Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 l.fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati.
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ED ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
Cass. civ., Sez. V, 6 novembre 2020, n. 24880, rv. 659511 - 01:
L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione.
CONCORDATO CON RISERVA E RICORSO PER CASSAZIONE
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25445, rv. 659735 - 01:
In tema di concordato preventivo "con riserva", non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà, il decreto della corte d'appello reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che abbia concesso un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.
DECESSO DEL DEBITORE CONCORDATARIO E POSIZIONE DEGLI EREDI
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567, rv. 659744 - 01:
In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E INDENNIZZO
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, rv. 659745 - 01:
In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 l.fall.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE E INDENNIZZO
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, rv. 659745 - 02:
In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare a norma dell'art. 169-bis l.fall. ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall., come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169-bis l.fall. dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa; tale previsione, infatti, ha chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite legalmente ed in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161 l.fall.
CONTRATTO PENDENTE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, rv. 659745 - 03:
In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E BUONA FEDE
Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, rv. 659745 - 04:
In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169-bis l.fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario.
RINUNCIA ALLA DOMANDA E RICHIESTA DI FALLIMENTO DEL P.M.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 27936, rv. 659739 - 01:
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode.
TRANSAZIONE FISCALE E VOTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Cass. civ., Sez. VI-I, 17 dicembre 2020, n. 28895, rv. 660096 - 01:
In tema di concordato preventivo con transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182 ter l.fall., la posizione contraria assunta dall'amministrazione in sede di voto non assume valore provvedimentale ma costituisce una semplice manifestazione di volontà, qual è quella che esprime comunemente con il voto il creditore, circostanza che non consente al giudice di disapplicarla in base ad un sindacato sostanziale di convenienza.