USUCAPIONE
Detenzione di immobile a titolo di comodato precario - Mutamento in possesso - Atto d'interversione - Necessità. (Cc, articoli 1144, 1163, 1362 e 2395)
IL PRINCIPIO
La presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'articolo 1141 del codice civile non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente.
La Corte ha anche ribadito che, poiché l'interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell'animus sibi habendi, tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (M.Pis.)
VENDITA
Vendita di cose immobili - Mancanza del certificato di abitabilità - Aliud pro alio - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1455, 1460, 2697; Cpc, articolo 96)
IL PRINCIPIO
La mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili; l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili; ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.
La Suprema Corte ha ribadito anche che la responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (M.Pis.)
APPALTI
Difformità e vizi dell'opera - Responsabilità ex articolo 1669 del codice civile - Termine per la denuncia. (Cc, articolo 1669)
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ex articolo 1669 del codice civile il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause; nel contempo, qualora si tratti di problemi di immediata percezione, sia nella loro reale entità, che nelle loro possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici. (M.Pis.)
AVVOCATO
Contratto di patrocinio - Necessità dell'indicazione dell'entità del corrispettivo o del termine per l'adempimento - Esclusione. (Cc, articoli 1326, 2230, 2233 e 2956)
In caso di contratto di patrocinio, che costituisce negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte ed è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, non è indispensabile per la sua conclusione il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso e il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso. Conseguentemente, non è necessario che nel contratto sia indicata l'entità del corrispettivo o il termine per l'adempimento, ma è sufficiente la sussistenza di un accordo per lo svolgimento, da parte del professionista, di un'attività difensiva giudiziale o stragiudiziale, essendo il rapporto di patrocinio un negozio bilaterale comunque generatore in sé del diritto al compenso, tranne che questo sia stato pattiziamente escluso. (M.Pis.)
Responsabilità - Disciplinata dagli articoli 1176 e 2236 del Cc - Presupposti - Conseguenze. (Cc, articoli 1176 e 2236)
La responsabilità del legale, quale prestatore d'opera professionale, è normalmente regolata dall'articolo 1176 del codice civile, che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'articolo 2236 del codice civile prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, sicché, essendo la relazione tra gli articoli 1176 e 2236 del codice civile di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (articolo 1176, comma secondo del Cc) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'articolo 2236 del codice civile, che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Incompetenza - Decisione del giudice sulla base degli atti introduttivi e delle produzioni - Istruzione sommaria - Limiti. (Cpc, articoli 42, 43, 171 e 819)
L'eccezione di incompetenza non introduce nel processo un tema sul quale sia possibile lo svolgimento di una istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione sulla competenza sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase; l'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuati con essi o, in replica o in controreplica, alla prima udienza di cui all'articolo 183 del Cpc, salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio o del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'articolo 38 ultimo comma del cpc, una eventuale istruzione sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in una eventuale udienza appositamente fissata a breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione, di ricostruzione delle scale ex articolo 1124 del codice civile e delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant'è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell'articolo 1117 n. 3) del codice civile) anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo espressamente contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. (M.Pis.)
Regolamento - Contrattuale - Contenente limitazioni ai diritti dei condomini sia per le parti comuni che per quelle di esclusiva proprietà - Regole più severe rispetto a quelle legali - Ammissibilità. (Cc, articoli 1102, 1120, 1122 e 1138)
Il regolamento contrattuale, in particolare, che si caratterizza per essere stato predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio e accettato con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini, può derogare od integrare anche la disciplina legale, stante la disponibilità della materia, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà e può, dunque, legittimamente dare una definizione più rigorosa - di quella accolta dall'articolo 1120 del codice civile - del limite del decoro architettonico, estendendo il divieto di innovazioni sino a imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione o in quello della manifestazione negoziale successiva, come, ad esempio, vietando l'apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni dell'edificio, oppure subordinandola al consenso dell'amministratore del condominio, o validamente derogare alle disposizioni dell'articolo 1102 del codice civile e arrivare al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Ius superveniens più favorevole per il costruttore - Opera ultimata - Consolidamento del diritto - Sussiste. (Cc, articoli 872 e 873)
In materia di distanze nelle costruzioni, lo ius superveniens più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, con la conseguenza che, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante e salvo che si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione esattoriale - Notifica della cartella - Irreperibilità relativa del destinatario - Adempimenti. (Cpc, articolo 140; Dpr 602/73, articolo 26; Dpr 600/73, articolo 60)
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cosiddetta relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'articolo 140 del cpc, in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del Dpr n. 602 del 1973 e dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (M.Pis.)
Opposizione - Valore della controversia ai fini della competenza - Atto di pignoramento - Rilevanza. (Cpc, articoli 17, 42 e 615)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'articolo 17 del cpc, in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata a una sola parte del credito azionato esecutivamente. (M.Pis.)
In caso di contestazione della titolarità del credito azionato in via esecutiva da società costituita per scissione da altra, mentre la prova del relativo contratto - ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale - dev'essere sempre documentale anche nei confronti dei terzi in virtù delle stringenti forme di pubblicità nel cui contesto lo stesso è inserito, quella dei singoli crediti facenti parte del patrimonio aziendale trasmesso può avvenire attraverso la dimostrazione dell'inclusione degli stessi nella categoria cui appartengono, purché le relative caratteristiche siano identificate attraverso la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'atto, ovvero sussistano altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza; e tanto perché, analogamente a quanto vale per l'ipotesi di cessione in blocco di crediti a mente dell'art. 58 del Tub, sussiste esclusivamente l'esigenza di fornire al debitore "ceduto" la certezza di non esporsi a un pagamento inefficace. (M.Pis.)
Titolo esecutivo - Di natura giudiziale - Pagamento degli interessi nella misura legale legali - Effetti per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale - Conseguenze. (Cc, articolo 1284)
Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex articolo 1284, comma 4, del codice civile), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, del codice civile, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo. (M.Pis.)
Titolo esecutivo - Ingiunzione esecutiva - Indicazione nel precetto della data del provvedimento e di quella di notifica del decreto - Necessità - Mancanza - Nullità. (Cpc, articoli 480, 645, 648, 653 e 654)
Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'articolo 654 del cpc, la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex articolo 480 del cpc, producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pa incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla Pa come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza e altro) - occorre l'allegazione e la prova da parte della Pa della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex articolo 1141, comma 2, del codice civile, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 del codice civile da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica; la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza. (M.Pis.)
Sicurezza lavoro - Tutela della salute del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Presupposti. (Cc, articoli 2087 e 2697)
In materia di tutela della salute del lavoratore, l'articolo 2087 del codice civile non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera e altro) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura e altro), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici e anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (M.Pis.)
MANDATO
Contratto - Conferimento nell'interesse del mandatario - Morte del rappresentato - Rapporti con i terzi - Efficacia - Presupposti. (Cc, articoli 1396, 1418, 1425, 1723 e 2729)
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità prevista dall'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario. L'efficacia del contratto concluso con il terzo dal mandatario è, invece, subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza. L'opponibilità ai terzi dell'estinzione della procura per morte di chi l'abbia conferita, è disciplinata esclusivamente dal secondo comma dell'articolo 1396 del codice civile, senza alcuna interferenza delle sorti del mandato. La norma prescrive che, in caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del rappresentato, gli atti compiuti dal rappresentante nell'esercizio dell'attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono efficaci sia per il rappresentante, che per i terzi (con i quali il rappresentante abbia dato vita ai rapporti contrattuali consentiti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell'attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (M.Pis.)
NOTAIO
Notaio delegato ex articolo 591-bis del cpc - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Responsabilità - Natura. (Cpc, articoli 570 e 591 bis; Cc, articoli 2043 e 2921)
È senz'altro configurabile un rapporto di servizio tra il professionista delegato e l'Amministrazione statale, atteso che il primo è abilitato a svolgere un'attività del g.e., che questi potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze necessarie e, pertanto, pur se nei limiti posti dalla norma che ne prevede la delega, il delegato concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase della vendita immobiliare. Il rapporto che si instaura con il delegato non è, dunque, di natura contrattuale, ma fiduciaria con il g.e. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Inesistenza - In caso di compimento di attività priva degli elementi essenziali -Sussiste. (Cpc, articoli 143 e 291)
L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principî di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individua bile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Delegazione, espromissione e accollo - Modifica nel lato soggettivo dell'obbligazione - Differenza tra accollo interno ed esterno - Contenuto. (Cc, articoli 1273, 1350, 1351 e 2932)
In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo cosiddetto semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo cosiddetto esterno, previsto viceversa dall'articolo 1273 del codice civile, poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti. (M.Pis.)
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Revoca del provvedimento - Interessi sulla somma nuovamente determinata - Decorrenza. (Cpc, articolo 645; Cc, articoli 1182, 1214, 1224, 1282 e 1284)
In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Atti processuali - Deposito telematico - "Errore fatale" nella quarta pec - Istanza di rimessione in termini - Necessità. (Dl 179/12, articolo 16 bis; Cc, articolo 2697)
In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella cosiddetta "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (M.Pis.)
Estinzione del processo - Rinuncia agli atti del giudizio o abbandono della causa - Transazione - Rinuncia alla solidarietà professionale - Effetti. (Legge 247/12, articolo 13; Rdl 1578/33, articolo 68; Cc, articoli 2643 e 2644)
Il disposto di cui all'articolo 68, del Rdl n. 1578/33, sostanzialmente riprodotto nell'articolo 13, comma 8, della legge 247/12, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso e il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo, sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione e accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cosiddetto comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di "ordinaria" intensità); in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l'esclusione o la riduzione del risarcimento). Al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi; la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli - la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Apparecchi e congegni di intrattenimento leciti - Controlli dello Stato sulle prescrizioni tecniche di quelli in esercizio - Ammissibilità. (Legge 388/00, articolo 38)
In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall'articolo 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo siffatti apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d'azzardo. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Poiché la sentenza che accerta l'intervenuta usucapione è una sentenza dichiarativa, il richiedente deve dimostrare in modo rigoroso i requisiti soggettivi (animus possidendi) e oggettivi (decorso del tempo), che, essendo condizioni dell'azione, devono sussistere pienamente e obiettivamente al momento della proposizione della domanda. (M.Pis.)


