REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 17 settembre 2025 n. 31239; Pres. Verga; Rel. Saraco; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Ni.

Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Concorso del terzo - Configurabilità del più grave reato di estorsione - Condizioni -Rilevanza dell'aggravante della finalità mafiosa - Fattispecie. (Cp, articoli 110, 393, 416- bis.1 e 629)

IL PRINCIPIO

Per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile, ad esempio, nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale. Di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della cosiddetta "finalità mafiosa" dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (articolo 416 bis.1 del Cp), la finalizzazione della condotta del terzo alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'articolo 629 del Cp, con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha ritenuto correttamente qualificato il reato a titolo di estorsione essendo emerso che il terzo non aveva agito nell'esclusivo interesse del creditore, ma anche al fine di agevolare il clan mafioso di appartenenza, e che l'attività di mediazione svolta da questi, per un verso, era funzionale a rafforzare l'egemonia del clan mafioso di appartenenza sul territorio di competenza, in quanto dimostrativa della capacità del gruppo di risolvere controversie relative a rapporti obbligatori sorti in tale territorio e di condizionare le attività economiche, e, per altro verso, mirava al conseguimento di uno specifico vantaggio patrimoniale per il patrimonio del clan da destinare ai sodali detenuti).

Nota

In generale, sul discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione, sono intervenute le Sezioni unite, secondo le quali i due reati, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si differenziano tra loro essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Non è rilevante, invece, ai fini distintivi, il profilo della "gravità" della violenza o minaccia (tale da determinare, in ipotesi, un effetto di "costrizione" della vittima) ovvero la "sproporzione" di tale violenza o minaccia rispetto al fine perseguito, giacché tale caratteristica non trova una copertura nella formulazione normativa, e anzi, al contrario, la previsione dell'aggravante dell'articolo 393, comma 3, del Cp, per il caso in cui la violenza o minaccia "è commessa con armi" accredita normativamente che vi possono essere ipotesi di esercizio arbitrario in cui la violenza o la minaccia possono essere di particolare gravità (Sezioni unite, 16 luglio 2020, Filardo e altri). Da questo assunto, sempre le Sezioni unite, nella sentenza Filardo, nel soffermarsi sulla fattispecie concorsuale, hanno affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. In altri termini, quando la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, perché sia ravvisabile il concorso nell'esercizio arbitrario occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, perché in tal caso è configurabile il concorso nel reato di estorsione. In proposito, si è comunque puntualizzato che, ai sensi della disciplina degli articoli 47 e 48 del codice penale, ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del Cp (Sezione II, 25 ottobre 2023, Tresa e altro).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione III, sentenza 16 settembre 2025 n. 30906; Pres. Aceto; Rel. Magro; Pm (diff.) Manuali; Ric. Ar.

Violazione di sigilli - Condotta materiale - Configurabilità anche in caso di sentenza di assoluzione in assenza di formale dissequestro Fattispecie. (Cp, articolo 349)

IL PRINCIPIO

Pur nel caso siano venute meno le esigenze probatorie per effetto della definizione del procedimento con sentenza irrevocabile di contenuto liberatorio (assoluzione, dichiarazione di prescrizione del reato), qualora il giudice di merito nulla abbia disposto in ordine al bene in sequestro, in particolare non disponendo il sequestro preventivo o conservativo, se la sentenza non è stata impugnata, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676 del Cpp, affinché sia accertata l'illegittima protrazione del vincolo, sia disposta la revoca della misura e la restituzione delle cose sottoposte a sequestro e siano, conseguentemente, rimossi i sigilli. Infatti, deve escludersi che il sequestro probatorio abbia perso i suoi effetti ope legis, in quanto nessuna norma prevede la caducazione automatica del vincolo a seguito della pronuncia di sentenza irrevocabile di assoluzione. Da ciò consegue, la sussistenza del reato di violazione di sigilli in mancanza di un formale provvedimento di dissequestro nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Nota

La Corte, in parte motiva, per corrispondere a motivo di doglianza della difesa, ha comunque precisato che l'ipotesi di violazione dei sigilli in caso di sentenza di assoluzione laddove difetti un formale provvedimento di dissequestro (ipotesi in ordine della quale è appunto sussistente il reato di cui all'articolo 349 del Cp) è diversa da quella, pure esaminata in giurisprudenza, escludendosi la sussistenza del reato, non rileva il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo il quale il reato non sussisterebbe quando, essendoci stato il formale dissequestro, il privato abbia rimosso i sigilli senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. In tale ultima ipotesi, il reato non sussisterebbe perché, essendoci stato comunque il provvedimento di dissequestro, il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta comunque superato proprio dalla nuova statuizione del giudice che ha disposto il dissequestro (cfr., Sezione III, 12 giugno 2019, Bonaccorso; nonché, Sezione III, 12 gennaio 2007, Di Massa).

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 12 settembre 2025 n. 30638; Pres. Rocchi; Rel. Cappuccio; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. Fi.

Esecuzione di pene concorrenti - Cumulo delle pene - Applicazione - Estensione anche alle pene espiate - Condizioni. (Cpp, articoli 656 e 663)

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'articolo 78 del codice penale o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. La formazione di un cumulo comprendente anche le pene già interamente eseguite è consentita, dunque, in ragione del contingente e concreto interesse del condannato a conseguire, grazie a tale operazione, un risultato utile, quale il contenimento della sanzione complessiva o dei tempi di accesso alle misure alternative alla detenzione.

IMPUGNAZIONI

Sezione VI, sentenza 12 settembre 2025 n.30606; Pres. De Amicis; Rel. Tondin; Pm (conf.) Salvadori; Ric. X.

Impugnazioni penali - Appello - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti - Richiesta di partecipazione formalizzata dall'imputato - Modalità di presentazione. (Cpp, articolo 598-bis)

L'articolo 598-bis, comma 2, del Cpp, laddove prevede che "l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza", è da intendere nel senso che la richiesta di partecipazione può essere avanzata direttamente dall'imputato, non necessariamente per il tramite del difensore. Ciò lo si desume dallo stesso comma 2 dell'articolo 598, che, quando stabilisce che "la parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore", si riferisce alle sole parti private diverse dall'imputato, che possono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentre l'imputato può farlo direttamente.

Sezione VI, sentenza 11 settembre 2025 n. 30543; Pres. Costanzo; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Balsamo; Ric. Se.

Impugnazioni penali - Disposizioni generali - Forma dell'impugnazione - Riforma Cartabia - Obbligo di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione - Contenuto - Limiti - Imputato detenuto anche per altra causa - Esclusione. (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)

La disposizione contenuta nell'articolo 581, comma 1-ter, del Cpp, introdotto con il decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta Riforma Cartabia), secondo cui «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio», non trova applicazione né nel caso in cui l'imputato sia detenuto, anche per altra causa, al momento della proposizione del gravame, perché in tale evenienza l'adempimento imposto risulterebbe privo di concreto effetto ed utilità in ragione proprio della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto. Una diversa lettura interpretativa, del resto, comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 della Cedu.

PENA

Sezione III, sentenza 9 settembre 2025 n. 30440; Pres. Andreazza; Rel. Di Stasi; Pm (conf.) Di Nardo; Ric. Ah.

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Prescrizioni comuni - Applicabilità anche in caso di patteggiamento. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articoli 53 e seguenti, 56-ter; Cp, articolo 20-bis; Cpp, articolo 444)

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'articolo 56-ter della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di applicazione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione III, sentenza 16 settembre 2025 n. 30915; Pres. Aceto; Rel. Di Stasi; Pm (conf.) Monferini; Ric. X.

Reati contro la personalità individuale - Prostituzione minorile - Ignoranza dell'età della persona offesa - Configurabilità - Fattispecie. (Cp, articoli 600-bis e 602-quater)

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'articolo 602-quater del Cp, in relazione all'ignoranza "inevitabile" circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che aveva negato il fatto scusante valorizzando il fatto che l'imputato risultava avere fatto affidamento su elementi non univoci, così da non conformare la propria condotta alla regola di diligenza che sarebbe stato tenuto ad osservare: l'imputato, in vero, pur avendo all'inizio dubitato della maggiore età della persona offesa, si era, poi, limitato a fare affidamento sulle mere rassicurazioni fornite dalla ragazza e dal fidanzato nonché su quanto appreso da un collega).

REATO

Sezione V, sentenza 18 settembre 2025 n. 31266; Pres. Guardiano; Rel. Giordano; Pm (conf.) non indicato; Ric. Ca.

Cause di estinzione del reato - Remissione della querela - Efficacia - Rilevanza in cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di patteggiamento. (Cp, articolo 152)

La remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di Cassazione opera come causa di estinzione del reato finanche a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e, quindi, sino a quando, ai sensi dell'articolo 648, comma 2, del Cpp, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (nella specie, quindi, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per essere il reato estinto per remissione di querela intervenuta prima della definitività della decisione) (cfr. Sezioni unite, 25 febbraio 2004, Chiasserini).

Sezione I, sentenza 17 settembre 2025 n. 31250; Pres. Siani; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Viola; Ric. Proc. Rep. Trib. Tivoli in proc. Ti.

Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Revoca - Presupposti - Indicazione. (Cp, articoli 163 e 168, comma 1, numero 2)

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

Sezione I, sentenza 9 settembre 2025 n.30483; Pres. Santalucia; Rel. Calaselice; Pm (diff.) Tampieri; Ric. X.

Reato continuato - Condizioni. (Cp, articolo 81, comma 2)

In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

STUPEFACENTI

Sezione I, sentenza 20 giugno 2025- 9 settembre 2025 n.30483; Pres. Santalucia; Rel. Calaselice; Pm (diff.) Tampieri; Ric. X.

Esecuzione penale - Tossicodipendente - Applicazione della disciplina del reato continuato. (Cp, articolo 81, comma 2; Cpp, articolo 671, comma 1)

In sede esecutiva, la disciplina dell'articolo 671, comma 1, del Cpp, come modificata dalla legge n. 49 del 2006, con la previsione che tra gli elementi che incidono sull'applicazione dell'istituto della continuazione vi è la consumazione di più reati "in relazione allo stato di tossicodipendenza", non significa che sia stata introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti. Dalla norma, infatti, consegue solo che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre però che sussistano le altre condizioni previste dall'articolo 81, comma 2, del Cp per la configurabilità dell'istituto della continuazione.

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