ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 5 agosto 2025 n. 28584; Pres. Rocchi; Rel. Magi; Pm (diff.) Cocomello; Ric. Ca.

Misure alternative alla detenzione - Disciplina delle pene accessorie in attesa della decisione sulla concessione delle misure alternative - Competenza del giudice dell'esecuzione. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 51-quater)

IL PRINCIPIO

Il dato letterale dell'articolo 51-quater dell'ordinamento penitenziario osta a che il tribunale di sorveglianza abbia il potere di apprezzare in modo "disgiunto" la sospensione della pena accessoria (già posta in esecuzione) rispetto alla domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, riguardante la pena principale: infatti, solo in caso di applicazione della misura alternativa e, dunque, di decisione "positiva" sulla domanda principale vi è il potere - per facilitare il percorso di risocializzazione - di sospendere l'esecuzione della pena accessoria. Piuttosto, la questione della sospensione della pena accessoria, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, può essere posta al giudice della esecuzione, in ragione delle sue proprie competenze in tema di eseguibilità del titolo.

Nota

La Cassazione, preso atto della formulazione letterale dell'articolo 51-quater dell'ordinamento penitenziario, ostativa all'attribuzione al tribunale di sorveglianza del potere di decidere sull'istanza di sospensione della pena accessoria disgiuntamente dalla decisione sulla misura alternativa alla detenzione, ha giustamente preso in considerazione la "anomala" condizione del "libero sospeso", che, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla sorte della pena principale, può trovarsi privo di tutela rispetto agli effetti negativi dell'esecuzione della pena accessoria. Ciò in ragione dei ritardi che caratterizzano, per prassi, purtroppo, la decisione dei tribunali di sorveglianza sulle misure alternative. La condizione del "libero sospeso" viene quindi definita "anomala" proprio in ragione della prassi della non sollecita fissazione innanzi ai tribunali di sorveglianza delle domande di ammissione alla misura alternativa alla detenzione: aspetto che non è dominabile dal condannato. È una prassi da cui derivano, in effetti, conseguenze irragionevoli, ove si consideri che l'esito positivo dell'affidamento in prova – quando concesso- comporterebbe l'estinzione delle pene accessorie temporanee, atteso che queste sono definite dall'articolo 20 del Cp "effetti penali" della condanna e che l'articolo 47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Opportunamente, allora la Corte di cassazione, a fronte di una indicazione normativa che la prassi rende pregiudizievole per l'interessato, ha individuato la soluzione: la questione della sorte della pena accessoria, in attesa della decisione della sorveglianza, può e deve essere devoluta al giudice dell'esecuzione, in ragione delle sue competenze generali in tema di eseguibilità del titolo. La soluzione è opportuna, a fronte dei rilevati ritardi delle decisioni sulle misure alternative, mentre, come è noto, le pene accessorie possono essere eseguite in qualsiasi momento posteriore alla formazione del giudicato (cfr. sezione I, 6 luglio 2016, Altamura).

PENA

Sezione I, ordinanza 6 ottobre 2025 n. 32882; Pres. Santalucia; Rel. Magi; Pm (diff.) Cocomello; Ric. Vi.

Pena detentiva - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Procedimento anticipatorio della decisione sulla liberazione anticipata - Esclusione per i condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario - Questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, articoli 3 e 27; cpp, articolo 656, comma 4-bis; legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 4-bis)

IL PRINCIPIO

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 4-bis, ultimo periodo, del Cpp, in riferimento agli articoli 3 e 27 della costituzione, laddove preclude al condannato per un delitto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario l'accesso al procedimento anticipatorio – della decisione sulla liberazione anticipata- ivi previsto in tutte le occasioni in cui la concessione della liberazione anticipata possa determinare la "espiazione" della quota di pena riferibile al reato ostativo e, quindi, consentire la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

Nota

Come è noto, alla fase applicativa dell'esecuzione della pena detentiva (disciplinata dall'articolo 656 del Cpp), che compete al pubblico ministero, trova applicazione l'istituto dello "scioglimento del cumulo", con il quale si procede ad attribuire i periodi di pena già espiata al reato che condiziona l'applicazione in concreto di una disposizione di legge peggiorativa del trattamento penitenziario, come è quella dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario; e ciò allo scopo di rendere possibile - anzi dovuta - l'applicazione - in rapporto al segmento temporale di pena ancora da scontare - delle disposizioni di legge che disegnano il trattamento penitenziario c.d. ordinario. Su tale disciplina assume rilievo la disposizione contenuta del comma 4-bis dello stesso articolo 656, che tende a rendere possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione attraverso il riconoscimento in via immediata della liberazione anticipata [articolo 54 dell'ordinamento penitenziario] nelle occasioni in cui l'entità della "pena scontata" (sia in ragione della fungibilità tra custodia cautelare e pena che in ragione della attribuzione dei periodi di liberazione anticipata maturati) renda possibile la sospensione della efficacia esecutiva del titolo; che, ai sensi dell'articolo 656, comma 5, va sospeso - tranne le ipotesi di deroga di cui al comma 9 dello stesso articolo– allorquando la pena da scontare, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore ad una determinata "quota" di pena residua da espiare [pari a quattro anni nell'ipotesi ordinaria, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018]. Il comma 4-bis dell'articolo 656, tuttavia, contiene un divieto di applicazione espresso «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis delle legge n.354 del 26 luglio 1975»: si è voluto escludere dall'ambito operativo della disposizione i soggetti che risultino condannati per uno dei reati ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4- bis dell'ordinamento penitenziario, senza operare distinzione alcuna tra l'ipotesi in cui l'attribuzione della liberazione anticipata (sul titolo ostativo) possa aprire la strada alla sospensione del titolo e le altre. La Corte si è posta dei dubbi di costituzionalità proprio con riferimento al disposto dell'articolo 656, comma 4- bis, ultimo periodo, del Cpp, laddove, appunto, appare precludere al condannato per un delitto di cui all'articolo 4-bis l'accesso al procedimento anticipatorio - della decisione sulla liberazione anticipata - ivi previsto in tutte le occasioni in cui la concessione della liberazione anticipata possa determinare la "espiazione" della quota di pena riferibile al reato ostativo e, quindi, consentire la sospensione della efficacia esecutiva del titolo. Si tratta di una disposizione che, nella sua letteralità, osta all'applicabilità dello scioglimento del cumulo nei confronti di condannati per uno dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis, e che secondo la Cassazione finisce con il porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, perché l'effetto preclusivo derivante dalla formulazione della norma contrasterebbe, secondo il giudice rimettente, con la finalità essenziale dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione che è quella di consentire al condannato di proporre – da libero – la domanda di misura alternativa alla detenzione, evitando in tal modo l'ingresso di costui nel circuito carcerario.

IMPUGNAZIONI

Sezione IV, sentenza 26 settembre 2025 n. 32144; Pres. Serrao; Rel. Mari; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Ca.

Impugnazioni penali - Appello - Appello del solo imputato - Applicazione di una misura di sicurezza personale non disposta in primo grado - Violazione - Sussistenza - Fattispecie. (Cpp, articolo 597, comma 3)

Il divieto di reformatio in peius (cfr. articolo 597, comma 3, del Cpp) preclude l'applicazione all'imputato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, di una misura di sicurezza, quand'anche obbligatoria, che non sia stata disposta in primo grado (nella specie, quindi, la Corte ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata che la corte, in assenza di appello del pubblico ministero, aveva disposto).

IMPUTATO

Sezione II, sentenza 19 settembre 2025 n. 31306; Pres. Verga; Rel. Sgadari; Pm (parz. diff.) Marzagalli; Ric. X.

Capacità - Accertamenti sulla capacità dell'imputato - Indagine peritale - Necessità - Condizioni. (Cpp, articolo 70, comma 1)

In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre", contenuta nella previsione dell'articolo 70, comma 1, del Cpp - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un fumus di incapacità non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione.

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione III, sentenza 26 settembre 2025 n. 32030; Pres. Di Nicola; Rel. Vergine; Pm (parz. conf.) non indicato; Ric. Va.

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Delega di funzioni - Efficacia - Limiti – Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 16 e seguenti)

Il datore di lavoro può invocare la causa di esclusione della punibilità in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo. Quando invece la documentazione organizzativa del cantiere dimostra, al contrario, che questo quotidiano e capillare controllo il datore di lavoro aveva assunto su di sé come obbligo specifico, mantenendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, allora la delega invocata non rileva [nella specie, è stata esclusa la rilevanza della delega al preposto per escludere la responsabilità del datore di lavoro, giacchè era risultato che questi, nel cantiere interessato dall'infortunio, aveva mantenuto un ruolo di vigilanza attiva su ogni aspetto riguardante la prevenzione infortuni, avendo assunto su di sé lo specifico incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione].

MISURE CAUTELARI

Sezione II, sentenza 22 settembre 2025 n. 31666; Pres Pellegrino; Rel. Agostinacchio; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Re.

Misure cautelari personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Riesame - Questioni inerenti alla mancanza, tardività o invalidità dell'interrogatorio - Deducibilità - Esclusione - Ragioni. (Cpp, articoli 294, 302, 306, 309, 310 e 311)

La nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, perché questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma è indubbio che permane la necessità di compiere un valido interrogatorio di garanzia nel termine previsto dall'articolo 294 del Cpp, a pena di inefficacia della misura, a norma dell'articolo 302 del Cpp. Ove però tale interrogatorio non venga svolto, la relativa doglianza non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame, né può essere oggetto di ricorso per cassazione ex articolo 311 del Cpp. Il vizio processuale derivante dell'omesso interrogatorio, piuttosto, operando sul piano della persistenza della misura, ne importa l'estinzione automatica che deve essere richiesta al giudice delle indagini preliminari e disposta all'esito di un distinto subprocedimento (con l'ordinanza specificamente prevista dall'articolo 306 del Cpp, appellabile ex articolo 310 dello stesso codice) [cfr. Sezioni unite, 5 luglio 1995, Galletto].

PROVA PENALE

Sezione IV, sentenza 24 settembre 2025 n. 31878; Pres. Dovere; Rel. Dawan; Pm (conf.) Costantini; Ric. Fa.

Mezzi di ricerca della prova - Messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico - Natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario - Acquisizione con la procedura del sequestro della corrispondenza. (Costituzione, articolo 15; Cpp, articolo 254)

In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli Sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, in linea con le affermazioni rese dalla Corte costituzionale (che, con la sentenza n. 170 del 2023, ha affermata la certa riconducibilità di tale messaggistica alla sfera di protezione dell'articolo 15 della Costituzione), cosicché la relativa acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'articolo 254 del Cpp per il sequestro della corrispondenza, essendo altrimenti affetta da inutilizzabilità patologica. Ne deriva che sono affetti da tale vizio i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell'articolo 254 del Cpp, mediante screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione V, sentenza 22 settembre 2025 n. 31539; Pres. Pezzullo; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Loy; Ric. Fr.

Mafia - Reati associativi - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Cessazione - Rilevanza dello stato detentivo. (Cp, articolo 416-bis)

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. Quindi, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato, quali, a mero titolo esemplificativo, un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, il trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività o una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali.

Sezione V, sentenza 22 settembre 2025 n. 31539; Pres. Pezzullo; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Loy; Ric. Fr.

Mafia - Reati associativi - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Consumazione. (Cp, articolo 416-bis)

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la cosiddetta "messa a disposizione", che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

Sezione V, sentenza 22 settembre 2025 n. 31539; Pres. Pezzullo; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Loy; Ric. Fr.

Reati associativi - Associazione per delinquere - Prova - Rilevanza della commissione dei reati fine. (Cp, articolo 416)

In tema di associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso), è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione.

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