PUBBLICO MINISTERO
Pubblico ministero penale - Attività - Accertamenti tecnici non ripetibili Avviso agli interessati - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, articolo 360)
IL PRINCIPIO
In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'articolo 360, comma 1, del Cpp, sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità [in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità sanitaria pronunciata nei confronti di un'ostetrica per il decesso di una neonata, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore della ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi erano solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico].
Come è noto, l'articolo 335 del Cpp, dedicato al registro delle notizie di reato, è stato modificato, con la Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), attraverso una puntualizzazione "in senso oggettivo" delle condizioni in forza delle quali un fatto possa essere ritenuto sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa [ergo, integri una notizia di reato da iscrivere] ed attraverso una puntualizzazione "in senso soggettivo" delle condizioni in forza delle quali "quella" notizia di reato debba essere iscritta "soggettivamente" a carico di una determinata persona. Sotto il primo profilo, per il comma 1 dell'articolo 335 del Cpp la notizia per essere qualificabile come notizia di reato ed essere, quindi, iscritta, deve contenere «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi di ad una fattispecie incriminatrice». Sotto il secondo profilo, assume rilievo il comma 1 bis dello stesso articolo 335, laddove si afferma che «il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico». Al riguardo, per dare concretezza al parametro normativo degli "indizi" rilevanti ai fini dell'iscrizione, la Cassazione già da tempo ha chiarito che l'obbligo di iscrizione a mod. 21 nasce solo ove a carico di una persona sussistono specifici elementi indizianti, non meri sospetti ma neppure sono necessari elementi che raggiugano il livello di gravità indiziaria (cfr. Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro, e 24 settembre 2009, Lattanzi), con un principio seguito anche dalla giurisprudenza successiva alla Riforma Cartabia (di recente, Sezione VI, 15 dicembre 2025, Savelli). La rigorosa disciplina in tema di iscrizione ha i suoi effetti anche per la disciplina applicabile agli atti irripetibili. Infatti, secondo assunto pacifico, seguito anche dalla sentenza massimata, qualora il pubblico ministero debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'articolo 360 del Cpp, ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore (con, ovviamente, la previa iscrizione del soggetto a modello 21) solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede (ergo, quando a carico di tale persona sussistano "indizi"), mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale (cfr. Sezione I, 8 giugno 2004, Tironi; Sezione IV, 23 febbraio 2010, Colesanti ed altro; Sezione I, 25 febbraio 2015, B.; nonché, Sezione IV, 28 gennaio 2021, Del Papa; Sezione IV, 25 maggio 2022, Bisogni e altro). Con la ovvia conseguenza che non è dubitabile il successivo utilizzo degli accertamenti irripetibili nei confronti di colui che venisse poi formalmente indagato, se al momento del compimento dell'attività non emergevano elementi indiziari a carico (cfr. Sezione IV, 21 giugno 2012, Forlani ed altro; nonché, Sezione II, 24 novembre 2011, Cocuzza).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità - Presupposti - Colpa di organizzazione. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5 e 6)
IL PRINCIPIO
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione" dell'ente, che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. L'ente, infatti, risponde per fatto proprio e - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione", dimostrandosi che, dall'ente, non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
È assunto pacifico che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. Tale "colpa di organizzazione" è da intendere in senso normativo, ricollegata cioè al rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Ciò consente di dire, quindi, che l'ente risponde per "fatto proprio" e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata - e dimostrata dall'accusa - una "colpa di organizzazione" dell'ente, e cioè che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (cfr. Sezione IV, 9 gennaio 2024, Tagliatela e altro). In termini, di recente, Sezione V, 22 ottobre 2025, Pamax Import Export srl, dove si è quindi precisato che la responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento - Obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia- Estensione anche all'ipotesi del rifiuto dell'accertamento - Esclusione. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; disp. att. cpp, articolo 114)
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini, esigenza questa che non ricorre nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - Necessità di motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico" - Esclusione. (Cpp, articoli 275, 275 bis e 284)
Il presidio del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice della cautela ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia carceraria, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Rischio di recidiva - Apprezzamento - Incensurato. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, una volta accertata, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la propensione di un determinato soggetto alla violenza contro la persona, l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto [appunto, formalmente incensurato] non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri.
Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione delle misure - Decorso del tempo di esecuzione della misura - Rilevanza - Condizioni - Limiti. (Cpp, articolo 299)
Il decorso del tempo dalla commissione del reato - che deve essere oggetto di valutazione ex articolo 292, comma 1, lettera c), del Cpp da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'articolo 299 del Cpp ai fini della revoca o della sostituzione della misura - non è elemento rilevante ex se come fattore di attenuazione perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere considerato [comunque se "rilevante" o "considerevole"] unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari, tanto da risultare svincolato dalla disciplina degli articoli. 274 e 299 del Cpp, dovendosi, semmai, valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
PUBBLICO MINISTERO
Pubblico ministero penale - Indagini preliminari - Attività - Registro delle notizie di reato - Iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato - Obbligo - Presupposti - Indizi - Significato . (Cpp, articolo 335)
In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, del Cpp, solo qualora siano stati acquisiti "indizi", i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato. Pertanto, ove sussista una notizia di reato [nel senso indicato dal comma 1 del citato articolo 335, secondo cui la notizia di reato è qualificabile come tale quando contiene "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice"], ma non sussistano elementi sufficienti per attribuire detto reato a un autore, si procederà alla iscrizione a carico di ignoti.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Estorsione - Danno patrimoniale - Nozione - Perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile - Sussistenza - Fattispecie. (Cp, articolo 629)
Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un 4 risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale [Sezioni unite, 28 marzo 2024, Annunziata] [nella fattispecie il reato di tentata estorsione era stato, pertanto, correttamente ravvisato nella condotta dell'imputato che, nella veste di debitore esecutato, aveva ripetutamente attuato minacce e violenze per costringere gli aggiudicatari a rinunciare al bene oggetto della procedura esecutiva, desistendo dal versamento del saldo del prezzo per l'aggiudicazione definitiva: infatti, non era stata lesa una mera chance più o meno seria e consistente di aggiudicazione, ma si trattava di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a rinunciare ad un aggiudicazione già stabilita, in attesa del versamento di una parte residua del prezzo, e, dunque, ad un bene che essi avevano una seria e consistente possibilità di conseguire].
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti - Convivenza - Nozione. (Cp, articolo 572)
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo, richiedendosi, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Responsabilità del direttore per omesso controllo - Inapplicabilità al sito internet- Differenze rispetto alla testata giornalistica telematica. (Cp, articoli 57 e 595)
L'amministratore di un sito internet non è identificabile con una delle figure previste dall'articolo 57 del Cp, giacché l'attività on-line non rientra nel concetto di stampa periodica ex articolo 1 della legge n.47/1948. Infatti, anche a voler accedere a un'interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva del termine "stampa", tale nozione non può tuttavia estendersi ai nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook o altri social, dovendo tale nozione rimanere circoscritta a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici che li caratterizzano, sono riconducibili alla nozione più estesa di "stampa", coerente col progresso tecnologico: quale può essere la testata giornalistica telematica, che è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e, quindi, rientra nel concetto di stampa.
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità professionale - Ostetrica - Fattispecie in tema di sottovalutazione del monitoraggio della frequenza cardiaca fetale. (Cp, articoli 589 e 590 sexies)
In tema di responsabilità sanitaria, correttamente, a carico di un'ostetrica, per il decesso di una neonata in occasione del parto, è ravvisata la colpa sotto il profilo dell'imperizia (nella specie, qualificata come grave), a fronte dell'apprezzata mancata considerazione del tracciato cardiotocografico, che presentava alterazioni chiaramente patologiche e tali da imporre l'intervento tempestivo del medico, valorizzandosi a carico dell'imputata la violazione delle linee-guida vigenti (SIGO - AOGOI del 2017) secondo cui nei parti indotti mediante somministrazione di ossitocina è richiesto il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, da effettuarsi con un'assistenza ostetrica dedicata in rapporto uno a uno.


