Civile

Rc, nulla la clausola che copre le spese di resistenza solo per legali o periti designati dall'assicurazione

L'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato non può essere limitato nella scelta dei professionisti a cui rivolgersi

di Paola Rossi

È nulla la clausola che escluda il pagamento delle spese processuali sostenute dall'assicurato, per contrastare la domanda del danneggiato, nel caso in cui non si sia avvalso di legali o periti designati dall'assicurazione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21220/2022, ha sconfessato in radice la posizione sostenuta dall'assicurazione e confermata dai giudici di merito secondo cui una tale clausola che deroga alla regola generale prevista dall'articolo 1917 del Codice civile sarebbe frutto della libertà contrattuale espressa con l'accordo delle parti. Al contrario la Cassazione accoglie la lamentela dell'assicurato che contestava che il diritto alla rifusione delle spese, da lui sostenute in qualità di convenuto dal danneggiato, fosse limitato a quelle che ottenevano il placet dell'assicurazione poiché essa pretendeva di vincolare gli incarichi difensivi ai professionisti da essa individuati.

Spiega, infatti, la Cassazione che la regola generale in materia di assicurazione della responsabilità civile sul punto delle spese di giustizia è quella espressa dal terzo comma dell'articolo 1917 del Cc: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. E da tale previsione - dice la Cassazione - si evince che il diritto alla rifusione delle spese non è sottoposto a condizione alcuna da parte della legge. Quindi le parti non potevano esprimere alcuna volontà derogatoria sul punto del rimborso di tali spese. E di conseguenza la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile del professionista non poteva produrre alcun effetto essendo radicalmente nulla. Hanno quindi sbagliato i giudici di merito nel ritenerla una deroga valida ed efficace.

Conclude la Cassazione chiarendo che la nullità deriva dal fatto che la previsione contrattuale costituiva una deroga in pejus dei diritti dell'assicurato. Circostanza limitativa della libera volontà contrattuale delle parti che alla regola generale possono si derogare ma in maniera migliorativa dei diritti dell'assicurato.

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