Rdc, punibile per la falsa attestazione di 10 anni di residenza chi non era in Italia da 5 anni
Al contrario non è imputabile del reato ex articolo 7 del Dl 4/2019 lo straniero che pur dichiarando falsamente all’atto della domanda di essere residente da almeno dieci anni era di fatto in Italia da almeno un quinquennio
Lo straniero che al momento dell’istanza di erogazione del reddito di cittadinanza - pur avendolo dichiarato e sottoscritto - non sia stato effettivamente residente in Italia da almeno 5 anni è sicuramente responsabile per la falsa dichiarazione in base all’articolo 7 del Dl 4/2019, che prevede la specifica sanzione penale. Tale perimetro di cinque anni del requisito temporale richiesto dall’articolo 4 del Dl del 2019 - va sottolineato - ha di fatto sostituito quello decennale inizialmente previsto dalla norma. La riduzione da 10 a 5 anni è derivata, infatti, dalla giurisprudenza sovranazionale e da quella costituzionale che ne hanno affermato, rispettivamente nel 2024 e nel 2025, l’illegittimità del requisito decennale rispetto sia al diritto Ue sia a quello costituzionale interno. Ciò ha inciso su tutti i contenziosi in atto a carico degli stranieri richiedenti il cosiddetto Rdc che avevano, appunto, falsamente attestato il requisito della residenza decennale in Italia nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Infatti dopo le pronunce che hanno di fatto sostituito la durata da 10 a 5 anni della residenza richiesta deriva che viene meno la responsabilità penale per chi rientrava al momento dell’istanza nel nuovo requisito mentre sussiste per coloro che a quel momento erano residenti da meno di 5 anni.
Con due sentenze coeve - nn. 27726 e 27716 - la Cassazione penale ha di fatto in base al medesimo excursus sulla giurisprudenza Ue e costituzionale in un caso confermato e nell’altro no la rilevanza penale della falsa dichiarazione in base al dato di fatto della sussistenza o meno del quinquennio di residenza nel territorio italiano.
È stato così di fatto confermata la condanna del cittadino straniero che aveva dichiarato di risiedere in Italia da più di dieci anni se era invece nel territorio da meno di 5 mentre non scatta alcun reato (per abolitio criminis) per colui che aveva dichiarato una residenza falsa di 10 ma che in effetti raggiungeva il limite minimo di 5.
Le pronunce di illegittimità sulla durata della residenza
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 29 luglio 2024 sulle cause riunte C-112 e C-223 ha affermato che la direttiva 2003/109/Ce disciplinante lo status dei soggiornanti di lungo periodo nell’Unione europea individua nel periodo di 5 anni di presenza nella Ue l’”adeguato radicamento” che fa scattare il diritto alla parità di trattamento dello straniero rispetto ai cittadini degli Stati membri in relazione alle prestazioni sociali, all’assistenza sociale e alla protezione sociale.
La decisione dei giudici Ue ha fatto emergere la posizione del Governo italiano mirata a escludere che il reddito di cittadinanza rientrasse nell’ambito assistenziale o di sostegno al reddito, mentre andava considerata come misura complessa di inclusione sociale e reintegrazione nel mercato del lavoro. Posizione contraria all’inquadramento fatto dal giudice italiano del rinvio pregiudiziale, ma che - come spiega la Cgue - è quello a cui il giudizio in sede europea deve attenersi. La Cgue afferma che non poteva essere richiesta una permanenza più lunga di quella che dà diritto al cittadino di Paesi terzi a ottenere il permesso di lungo soggiorno con parificazione sul piano assistenziale ai cittadini dello Stato membro. Si tratta al limite di una discriminazione indiretta sorretta però dal canone della proporzionalità, in quanto rispetto al criterio della residenza i cittadini si trovano automaticamente in una situazione più favorevole, ma giustificata dal fine di programmare e mantenere l’equilibrio delle finanze pubbliche. Prerogativa statale e finalità di rilevanza pubblica che giustificano pure per la Cgue la possibilità di sanzionare anche penalmente lo straniero trasgressore che attesti il falso.
Al contrario la Corte costituzionale con la decisione n. 31/2025 - pur parimenti confermando l’illegittimità del requisito di residenza in Italia superiore ai 5 anni - ha però affermato che il reddito di cittadinanza non rientra nell’ambito dell’assistenza sociale dove va assicurata agli stranieri lungo soggiornanti piena parità con i cittadini. Ma, in definitiva, la Consulta pur deviando dalla definizione del reddito di cittadinanza come misura assistenzialistica ha ugualmente ritenuto illegittimo il requisito di dieci anni di presenza in Italia anche alla luce della direttiva che prevede appunto il rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo allo straniero a fronte di 5 anni di permanenza nello Stato membro.
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di Francesco Machina Grifeo




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