Reati contro la Pa, il millantato credito
Reati contro la pubblica amministrazione - Millantato credito – Soggetto attivo – Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che agisce in veste di privato.
Soggetto attivo - “venditore di fumo” - del reato di millantato credito, incluso tra i reati dei privati contro la pubblica amministrazione, può essere “chiunque” e, quindi, anche un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio purchè, in tal caso, agisca in veste di privato, cioè come soggetto estraneo alla sfera di attività pubblica sulla quale ostenta di poter esercitare indebita influenza.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 29 dicembre 2015 n. 51049
Reati contro la pubblica amministrazione - Millantato credito - Reato a duplice schema - Momento consumativo - Tentativo - Configurabilità.
In tema di millantato credito, poiché il delitto si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, il tentativo è configurabile solo qualora la millanteria del soggetto agente non raggiunga alcuno dei predetti risultati.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2015 n. 8989
Reati contro la pubblica amministrazione - Millantato credito - Elementi costitutivi - Criteri differenziali rispetto al delitto di concussione.
Integra il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 9, cod. pen. e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro, realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2015 n. 8989
Reati contro la pubblica amministrazione - Millantato credito - Effettivo condizionamento dell'attività del pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione.
Per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 346, comma secondo cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli articoli 318 e 319 cod. pen., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale, al fine di condizionarne l'attività.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2015 n. 8989
Reati contro la pubblica amministrazione - Millantato credito - Reato a duplice schema - Momento consumativo - Ipotesi di promessa seguita da dazione - Momento consumativo - Dazione - Competenza territoriale.
Il delitto di millantato credito si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 1 dicembre 2014 n. 50078