Reati contro la persona: la realizzazione del delitto di atti persecutori
Reati contro la persona - Atti persecutori (Stalking) - Eventi alternativi - Integrazione del reato - Mutamento delle abitudini di vita della persona offesa – Non essenziale - Discrimen con il reato di lesioni.
Il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, (articolo 612-bis cod. pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea a integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Per poter intendere realizzato il suddetto stato di ansia e timore, tuttavia, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015 n. 45184
Atti persecutori - Stalking - Natura di reato abituale - Configurabilità - Descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti - Collocazione temporale - Effetti derivati alla persona offesa.
Ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking” - che ha natura di reato abituale - non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivati alla persona offesa.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 23 aprile 2015 n. 17082
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Atti persecutori - Reato necessariamente abituale - Configurabilità.
Il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa a episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 24 settembre 2014 n. 48391
Reati contro la persona - Atti persecutori - Compimento di parte della condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma incriminatrice - Configurabilità del reato - Limiti.
È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di “stalking”) nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del Dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 8 maggio 2014 n. 18999
Reati contro la persona - Atti persecutori - Parte della condotta commessa in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice - Configurabilità del reato - Limiti.
Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di “stalking”) nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del Dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 marzo 2013 n. 10388