Penale

Reati edilizi: demolizione di immobile abusivo e valutazione dello stato di necessità e del diritto all'abitazione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Edilizia - In genere - Reati edilizi - Abusivismo - Stato di necessità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo e la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose.

Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 26 novembre 2021 n. 43608

Reati edilizi - Sentenza irrevocabile - Ordine di demolizione - Istanza di sospensione o revoca - Rigetto - Difficoltà economiche e diritto all'abitazione - Abuso rilevante.

Il giudice, nell'attuare un ordine di demolizione di immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a considerare l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare, valutando nel contempo la consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo per risolvere le proprie esigenze abitative.

Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 15 settembre 2021 n. 34115

Edilizia - Costruzione edilizia - Ordine di demolizione - Manufatto abusivo adibito ad abitazione - Principio convenzionale di proporzionalità - Rispetto - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente).

Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 8 gennaio 2021 n. 423

Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Avallo da parte del giudice - Previa verifica se gli occupanti degli immobili abusivi hanno gravi malattie - Interesse superiore dello Stato.

In materia di reati edilizi, il giudice prima di avallare l’ordine di demolizione in nome dell’interesse superiore dello Stato, deve verificare se gli occupanti degli immobili abusivi hanno gravi malattie. Difatti, l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio abitativo “di necessità” impone un giudizio proporzionato tra l’interesse dello Stato al rispristino dei luoghi e le esigenze della vita familiare e privata del responsabile del reato.

Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 28 settembre 2021 n. 35640

Edilizia - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Diritto all'abitazione - Ordine di demolizione - Limiti - Fattispecie.

Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. (Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione).

Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 26 novembre 2019 n. 48021

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©