Penale

Reati fallimentari, differenze tra bancarotta patrimoniale, documentale, per distrazione e dissimulazione

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto


Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (articolo 216 legge fall.) - Gruppo di società - Accensione di un mutuo bancario - Garanzia reciproca dei debiti societari - Elemento soggettivo.
Si rende colpevole del reato di bancarotta per distrazione l'amministratore della società che estingue, in danno della fallita, un mutuo acceso da un'altra società del gruppo con la banca. Nel reato di bancarotta documentale l'elemento psicologico del reato, quando all'imputato non sia imputata la mera omissione nella tenuta della contabilità, bensì l'impossibilità di ricostruire i movimenti finanziari della fallita in conseguenza della mancata o anomala contabilizzazione di determinate operazioni, si atteggia a dolo generico, dato dalla consapevolezza che tali modalità di registrazione contabile possano produrre le descritte conseguenze in tema di irricostruibilità dell'andamento gestionale. Integra la fattispecie di bancarotta patrimoniale a carico degli amministratori della società fallita il compimento di un'operazione, che, lungi dall'interessare nella sua interezza un gruppo di società, si traduca soltanto nel ripianamento dell'esposizione bancaria di una delle società attribuendo alla fallita un debito relativo alla restituzione della somma mutuata di consistenza superiore a quello attinente a una fideiussione precedentemente prestata, ovvero un rapporto nel quale le società risultavano garantirsi reciprocamente i rispettivi debiti, potendosi contemplare altresì l'aggravante del danno di rilevante gravità sia per la bancarotta societaria che documentale che impropria.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 novembre 2017 n. 50080

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta (articolo 216 legge fall.) - Storno materiale di beni - Accertamenti di fatto - Rilevanza - Rettifica contabile - Irrilevanza - Il fatto non sussiste - Fattispecie.
L'amministratore di una società non può essere condannato per bancarotta e neppure essere responsabile per falso in bilancio sulla sola base di una rettifica contabile essendo necessari, al contrario, ineludibili accertamenti di fatto per verificare la mancanza di fatto dei beni. Pur essendo certamente astrattamente possibile che un imprenditore o un amministratore societario distragga beni dell'impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, tuttavia, la prova di tale comportamento di sottrazione non può essere ricavata, sic et simpliciter, dalla sola circostanza dell'esistenza della rettifica contabile, non accompagnata dal benché minimo riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni. (Nel caso di specie, la Suprema Corte sposa la tesi del ricorrente, l'amministratore di una Srl dichiarata fallita già condannato per bancarotta fraudolenta, il quale aveva rimproverato alla Corte territoriale di aver sostanzialmente confuso una sparizione fisica con una diversa valorizzazione contabile di beni, effettuata mediante rettifica della posta di bilancio, e cassa senza rinvio perché il fatto non sussiste).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 ottobre 2017 n. 49507

Reati fallimentari - Bancarotta semplice (art. 224 legge fall.) - Elementi del reato - Mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di legge (artt. 2447- 2482-ter c.c.) - Aggravamento del dissesto societario.
Incorre nel reato di bancarotta semplice (articolo 224 legge fall.) l'imprenditore che non adotta con tempestività i provvedimenti previsti obbligatoriamente dal codice civile, quali la convocazione dell'assemblea dei soci in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e la richiesta di messa in liquidazione, nel tentativo di salvare l'azienda, aggravando in tal modo il dissesto societario seppur da altri provocato (causa o concausa).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 ottobre 2017 n. 49212

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall.) - Elemento soggettivo del reato - Dolo specifico - Sottrazione delle scritture contabili - Onere della prova - Rinvio.
In ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per configurare le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Pertanto, l'omessa consegna al curatore dei libri contabili e fiscali e il fatto che la mancata tenuta delle scritture contabili non abbia consentito di ritenere provata la distrazione non costituisce prova del fatto che le scritture non vennero tenute allo scopo di celare le distrazioni e recare pregiudizio ai creditori.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 ottobre 2017 n. 49210

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione (articolo 216 legge fall.) - Gruppo di società - Vantaggi compensativi - Dimostrabilità - Rapporto di gruppo.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, non potendo risolversi il vantaggio compensativo nella mera e astratta prospettiva di evitare che una società del gruppo subisca un pregiudizio dal perdurare o dall'aggravarsi della crisi di un'altra società del gruppo. Non è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, tali da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società, a patto che l'interessato dimostri il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo e lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 20 ottobre 2017 n. 48354

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per dissimulazione - Reato di pericolo - Valutazione del danno - Diminuzione globale della massa attiva del riparto fallimentare.
Integra la fattispecie di dissimulazione nella bancarotta fraudolenta, che è reato di pericolo, l'attività diretta a diminuire fittiziamente il patrimonio del fallito, mentre non è necessario che sia realmente conseguito il risultato al quale tende detta attività, bastando semplicemente la condotta volta alla dissimulazione. La valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 ottobre 2017 n. 48203

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