Reato accompagnare all'asilo i figli senza vaccinazioni obbligatorie se il preside li ha sospesi dalla frequenza
Il provvedimento inibitorio del dirigente scolastico equivale all'ordine dell'autorità la cui inosservanza ha rilevanza penale
Commettono reato e non una mera violazione amministrativa i genitori che accompagnano alla scuola dell'infanzia il proprio figlio "sospeso" dalla frequenza perché rifiutano di sottoporlo alle vaccinazioni obbligatorie. La Cassazione afferma, infatti, che il provvedimento inibitorio della frequenza scolastica adottato dal dirigente d'istituto per il mancato adempimento vaccinale costituisce un ordine dell'autorità: per cui la sua inosservanza integra il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 650 del Codice penale. Questa l'interpretazione recata con la sentenza n. 10241
Il provvedimento del Gip ora annullato aveva invece ravvisato un'incongruenza nell'attribuire rilevanza penale al mancato rispetto della sospensione scolastica. Il Gip era partito dalla considerazione che la mancata presentazione della documentazione vaccinale comporta a carico dei genitori soltanto una sanzione pecuniaria per la violazione amministrativa e la possibilità che siano disposti accertamenti sulla loro capacità genitoriale. Per cui, dice il Gip, sarebbe sproporzionata la rilevanza penale che si vuole poi attribuire alla trasgressione del provvedimento che inibisce la frequenza scolastica. Da ciò, sempre secondo il Gip,va dedotto che contravvenire all'obbligo vaccinale avrebbe sempre e solo rilevanza amministrativa. Infine, la decisione annullata faceva leva sulla circostanza che la previsione della sospensione dalla frequenza della scuola d'infanzia era contenuta non in una norma di legge bensì in una circolare ministeriale attuativa dell'articolo 3 del Dl 73.
La vaccinazione come requisito di accesso
La Cassazione nega tale impostazione facendo rilevare che lo stesso Dl 73 afferma che la presentazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola dell'infanzia. Il carattere di "ordine dell'autorità" del provvedimento inibitorio del dirigente scolastico è quindi discendente dalla norma primaria e non dalla circolare che lo ha espressamente previsto.
E, conclude la Cassazione, non è illogico sanzionare in modo più grave della mera mancata presentazione della documentazione la condotta di chi contravviene all'ordine di sospensione della frequenza scolastica. Un atteggiamento volontariamente trasgressivo che comporta sicuramente un maggior disvalore sociale per le possibili conseguenze sulla salute pubblica. Rischio che proprio il provvedimento inibitorio tende ad azzerare integrando perciò un provvedimento dell'autorità pubblica a tutela della salute degli studenti e dei cittadini.
La mancanza del requisito vaccinale per l'accesso al servizio scolstico non comporta però la cancellazione dell'iscrizione fino al compimento dell'obbligo.