Reato per il padre che non mantiene il figlio, a prescindere se c'è la mamma
Il fatto che l'altro genitore abbia la disponibilità economica per crescere da solo il figlio, non esclude la condizione soggettiva dello stato di bisogno del minore
Scatta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del papà che non mantiene il figlio, benchè allo stesso provvedano la madre e i nonni materni. Questo quanto sancito dal tribunale di Cassino che, con sentenza n. 485/2022, ha confermato la condanna nei confronti di un padre per il delitto di cui all'articolo 570 c.p.
La vicenda
L'uomo veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'articolo 570 commi 1 e 2 c.p., perché, serbando una condotta contraria alla morale della famiglia e facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla madre del bambino (convivente) si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare rientrando nel proprio paese, la Romania.
Il minore veniva affidato esclusivamente alla madre e veniva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, tuttavia, nulla fu versato mai dall'imputato, sicchè alle esigenze del figlio aveva sempre provveduto interamente la madre, affrontando consistenti difficoltà in considerazione dello stato di disoccupazione e ricorrendo all'ausilio economico dei familiari.
Inoltre, sin dalla nascita del bambino, rare erano state le occasioni in cui l'uomo si era recato a fargli visita.
Questa la ricostruzione dei fatti che ha fatto ritenere al tribunale dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, risultando pienamente attendibile la versione fornita dalla convivente, la quale aveva ricostruito con precisione e senza incertezze la vicenda in imputazione, con dichiarazioni coerenti e misurate nel linguaggio, oltre che confermate dalla documentazione acquisita in atti.
La decisione
E' dunque dimostrato per il tribunale che l'imputato ha omesso di adempiere agli obblighi nascenti dallo status di genitore, e ciò per un non esiguo lasso di tempo, facendo così mancare al bambino i mezzi di sussistenza. Né tale quadro, a detta del giudice, può essere intaccato dai versamenti parziali effettuati a partire da un certo periodo di tempo.
Giova rammentare, in proposito, che il concetto di "mezzi di sussistenza" di cui all'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p., ricorda quindi il tribunale riportandosi al dictum della Cassazione, "non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata (cfr. Cass., n. 3485/2019).
D'altro canto, non è "prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno del figlio ove le sue esigenze siano state affrontate dalla madre e dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2) c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l'obbligo contributivo dell'altro genitore non affidatario" (cfr. Cass. n. 17766/2019).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi da cui desumere che l'uomo si trovasse in condizioni economiche tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione di mantenimento in favore del minore. Né il fatto che fosse divenuto padre di due bambini, nati da una successiva unione, può valere di per sé ad attestarne l'assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento del primo figlio.
Nessun dubbio, pertanto, "sulla integrazione del fatto nella sua componente soggettiva, posto che l'imputato si è volontariamente sottratto agli obblighi di assistenza materiale, oltre che morale, ben consapevole che, in tal guisa, al figlio minore sarebbero venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza".
Da qui la pronuncia di colpevolezza per il reato de quo e la condanna a tre mesi di carcere e 350 euro di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena (data la presenza di un unico precedente risalente nel tempo), oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e al rimborso delle spese processuali.