Penale

Reato di omissione del versamento dei contributi anche se il datore in difficoltà economica paga i dipendenti

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti - Scriminante dello stato di necessità - Esclusione.
Non può essere affermata la scriminante dello stato di necessità da chi non versa i contributi per una mensilità e corrisponde però le retribuzioni. Il pagamento delle retribuzioni peraltro è una scelta imprenditoriale che non può far escludere il dolo da omissione mentre i versamenti per i mesi antecedenti e successivi all'inadempimento escludono lo stato di necessità.
•Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 maggio 2020 n. 16433

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Crisi di liquidità del datore di lavoro - Scelta del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni anziché versare le ritenute - Scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Insussistenza - Ragioni.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice.
• Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 26 agosto 2019 n. 36421

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni effettuate - Crisi di liquidità del datore di lavoro - Idoneità ad escludere l'elemento soggettivo - Insussistenza.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
• Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 settembre 2017 n. 43811

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Stato di insolvenza dell'imprenditore - Reato - Configurabilità - Ragioni.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
• Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 ottobre 2007 n. 38269

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